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Deontologia e pratica professionale: committenza privata, istituzioni e professionisti concorrano al riconoscimento del valore della progettazione

Negli ultimi mesi l’Ordine è intervenuto a più riprese su questioni inerenti la deontologia, con particolare riferimento al “fair working” nella collaborazione tra professionisti negli studi e ha ritenuto utile ricordare ai propri iscritti l’esistenza di sportelli e servizi attivi presso l’Ordine (come la piattaforma dimmi.ordinearchitetti.mi.it o lo sportello in materia di incarichi e contratti), le funzioni di alcuni suoi organi quali il Consiglio di disciplina e l’impegno sui tirocini professionali.   


La correttezza dei rapporti tra titolari e collaboratori, anche e soprattutto quando iscritti agli albi, rimane uno dei fondamenti di una professione sana, capace di crescere e di consolidarsi nel tempo e marginalizzare i comportamenti scorretti è interesse dell’intera categoria. In presenza di illeciti professionali, è sempre possibile presentare un esposto al Consiglio di Disciplina, secondo le modalità di funzionamento dell’organo.  

 

Al rispetto e alla valorizzazione della professione concorre quotidianamente anche la committenza, pubblica e privata, tanto dei singoli cittadini, quanto di società, imprese ed enti della filiera del progetto.  


La richiesta di compensi congrui per l’attività svolta è un dovere ed una responsabilità dei professionisti, afferma Federico Aldini, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Milano. Al contempo i committenti possono contribuire alla valorizzazione della professione o al contrario, all’indebolimento di tutta la filiera. Proporre compensi sottostimati rispetto all’attività richiesta o richiedere prestazioni gratuite, sia nel pubblico che nel privato, così come ritardi o scarse tutele nei pagamenti non possono che nuocere all’intero settore e rischiano di avere ricadute negative anche sui rapporti tra professionisti.”  


L’Ordine ricorda che la rinunzia totale del compenso o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli della loro produzione è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica. Tale rinunzia è consentita solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla (art 20, comma 2 del Codice Deontologico). 

 

In questo quadro, alla luce delle sfide poste dal PNRR e dai molti processi di rigenerazione e trasformazione attivi sul territorio metropolitano, l’OAMi coglie l’occasione per riaffermare lo strumento concorsuale quale via preferenziale per l’assegnazione di incarichi, non solo a disposizione per gli enti pubblici, ma anche possibile quadro di riferimento per i privati su temi cruciali quali la trasparenza, la partecipazione aperta, la certezza dei tempi e la compensazione proporzionata allo sforzo progettuale richiesto.  

 

 

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