Lo Staff di Ordine e Fondazione è a disposizione per supportare nella risoluzione di problematiche e segnalazioni.
Qui i contatti degli uffici
Il compito istituzionale della Commissione Parcelle consiste nel produrre pareri di congruità di parcelle a seguito di richieste di opinamento da parte di professionisti iscritti all’Ordine in forma singola o associata o dal committente per prestazioni svolte da un iscritto a questo Ordine, e, per i soli iscritti, valutazioni tecniche di parcelle per prestazioni che non possono essere puntualmente classificate nel quadro delle normative vigenti.
La Commissione parcelle fornisce inoltre informazioni e pareri a richiesta di professionisti e committenti, in materia di incarichi e contratti, attraverso lo sportello INCARICHI E ONORARI sportello di consulenza.
È compito della Commissione Parcelle, sentito il Consiglio dell’Ordine o un consigliere a ciò delegato, segnalare al Consiglio di Disciplina, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali presunte infrazioni delle norme deontologiche compiute da iscritti nella formulazione dei propri onorari professionali o nell’esercizio stesso della professione.
È altresì compito della Commissione Parcelle fornire la propria consulenza relativamente ai quesiti che il Consiglio di Disciplina riterrà opportuno porle; ai quesiti, che dovranno essere formulati per iscritto, seguiranno risposte scritte.
Ogni comunicazione tra la Commissione Parcelle e il Consiglio di Disciplina dovrà essere trasmessa anche al Consiglio dell’Ordine.
La Commissione Parcelle è delegata alla conservazione di tutti i provvedimenti di legge e normativi che hanno determinato il quadro di riferimento, nel tempo, della valutazione degli onorari professionali.
Il nuovo assetto normativo con l’abrogazione della Tariffa Professionale ha mutato in modo sostanziale l’approccio alla formalizzazione dell’affidamento di incarico professionale dell’Architetto, introducendo tra le varie novità, l’obbligo, a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a pattuire un preventivo di parcella dettagliato per singole prestazioni, adeguato all’importanza dell’opera;
Il Nuovo Codice Deontologico agli articoli 23 e 24 sancisce che l’Architetto deve formalizzare per iscritto il Contratto d’Incarico, completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali.
Per quanto riguarda la determinazione del valore delle prestazioni e l’eventuale applicazione delle tariffe o dei parametri, fatto salvo quanto definito da un contratto scritto, sono determinanti le date di conferimento dell’incarico e di conclusione delle prestazioni.
La violazione delle norme dettate dal Codice Deontologico, se accertata dal Consiglio di Disciplina, comporta l'applicazione delle sanzioni previste da Titolo VIII dello stesso Codice.
Tutto ciò premesso le richieste di opinamento della parcella possono essere presentate sia dagli iscritti che dai loro committenti attraverso lo sportello INCARICHI E ONORARI.
La formulazione e il rilascio dei pareri di congruità, previsti dall’art. 2233 del Codice Civile. e dall’art. 636 del Codice di Procedura Civile, e di altre valutazioni, di seguito specificate, sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Architetti, formano oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini, ai sensi dell’art. 5.3 della Legge 1395 del 24 giugno 1923 in ossequio alle indicazioni dell’ANAC in merito ai principi di contrasto alla corruzione.