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Quando non sia possibile richiedere un “Parere di congruità” (ad esempio, in quanto o non vi è traccia di alcun contratto scritto e sottoscritto o gli onorari non risultano preventivamente pattuiti e regolamentati con il Committente per le prestazioni svolte o l’incarico risulta interrotto senza la presenza di un preventivo dettagliato quale un forfait generico) l’Ordine, nell'ambito delle proprie facoltà e competenze - soprattutto per quanto riguarda la valutazione tecnica dell’operato dell’architetto - ha ritenuto opportuno introdurre uno strumento, denominato "Valutazione Tecnica di parcella", relativo alla parcella professionale (quale nota delle competenze, delle spese fatte o di altri compensi spettanti di diritto, in forma di notula, richiesta di pagamento, “pro forma” o fattura) inviata a un committente inerente a una prestazione svolta per incarichi o prestazioni successivi alla data del 24 gennaio 2012.
La "Valutazione Tecnica di parcella" potrà attribuire valore anche solo parametrico, a seconda dei casi, a prestazioni non definite in un contratto o interrotte e/o comunque non concluse, valutandone il peso, ad esempio, all'interno di una pattuizione forfettaria. Tutto ciò applicando criteri e metri di valutazione tecnica consolidati nell'uso e nella consuetudine. La "Valutazione tecnica di parcella", riservata solo agli iscritti all’Ordine, non ha valore ufficiale di "Parere di congruità" e pertanto non consente di attivare la procedura per l’ingiunzione di pagamento.
La "Valutazione Tecnica di parcella" è collaborativa in favore di chi, per la prima volta, nonostante tutto, ha di fatto consapevolmente disatteso gli obblighi professionali. Lo stesso collega è reso consapevole che non potrà vedere accolta un’ulteriore richiesta di Valutazione per altre prestazioni.
La “Valutazione tecnica di parcella” non vede coinvolta la committenza ed è priva di ogni valore sia di perizia che di certificazione dei corrispettivi: essa è destinata, nel rapporto di personale consulenza che l’Ordine offre solo ai propri iscritti in forma di lettera dove si parla di coerenza e non di congruità, a dare esclusivamente un contributo a un collega che, non potendo ottenere un "Parere di congruità" in quanto non sono presenti tutte le indispensabili condizioni contrattuali, di regolamento e di legge che ne consentirebbero il rilascio, ottiene un’indicazione collaborativa circa un criterio coerente di verifica dell’eventuale computazione dell’onorario per una prestazione svolta. Tale valutazione, che può non tenere conto dalle richieste di pagamento inviate, che devono comunque essere presenti, costituisce quindi solo un orientamento di massima a supporto tecnico di un possibile successivo confronto con il committente per una conciliazione o per un’eventuale causa.
La “Valutazione Tecnica di parcella” non rappresenta né parere preventivo, né certificazione o convalida di alcun corrispettivo spettante e non può essere quindi equiparata o ritenuta analoga ad un “Parere di congruità” (unico atto amministrativo previsto dalla legge e di competenza dell’Ordine professionale come provvedimento autoritativo): infatti non può essere utilizzata per attivare la richiesta di un decreto ingiuntivo.
Fatto salvo un eventuale uso improprio o surrettizio di una “Valutazione Tecnica di parcella” di cui un professionista si assumerà, se del caso, la responsabilità nei confronti del committente e dell’Ordine, l’impiego diverso del documento, che non è e non potrebbe essere evidentemente autorizzato dall’Ordine, non può sortire in nessun caso alcun effetto né nei confronti del committente, né, tanto meno, dell’autorità giudiziaria.
Per la richiesta di “Valutazione tecnica di parcella” è innanzitutto indispensabile produrre una relazione cronologica dettagliata e sintetica delle prestazioni svolte dal professionista e delle circostanze verificatesi in fase di svolgimento dell’incarico:
Si ricorda che i criteri con i quali sono valutati gli onorari dipendono dalle seguenti condizioni:
Oltre alla relazione cronologica dettagliata e sintetica delle prestazioni, occorre presentare:
Per ogni richiesta di parere ed in occasione del rilascio del documento finale è previsto il versamento dei diritti di segreteria, secondo quanto stabilito dal Consiglio.