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Obbligo formativo
Gli iscritti all’albo hanno l’obbligo di legge di conseguire un minimo di 60 crediti formativi professionali (cfp) per ogni triennio formativo, di cui 12 cfp relativi all’area discipline ordinistiche.
Il 4° triennio formativo 2023-2025 scadrà il 31 dicembre 2025.
I crediti formativi sono acquisibili attraverso iniziative formative accreditate dagli Ordini e da molteplici attività previste dalle Linee guida sulla formazione obbligatoria continua.
Gli iscritti all'Ordine di Milano possono verificare i crediti acquisiti tramite la piattaforma Formazione del CNAPPC .
Coloro che non assolvono all’obbligo di aggiornamento commettono un illecito disciplinare come riportato al comma 2 dell'art. 9 del Codice Deontologico. Al termine di ciascun triennio formativo e di eventuali ravvedimenti operosi, le posizioni che risultano irregolari vengono comunicate al Consiglio di disciplina per l'avvio delle procedure disciplinari.
L’obbligo deriva dall’articolo 7 del d.P.R. n° 137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali in vigore dal 1° gennaio 2014. Gli iscritti possono frequentare liberamente le iniziative formative di proprio interesse, nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013 e modificato con regolamento n.13 del 15 luglio 2017.
Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l’obbligo formativo decorre dall’anno di reiscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i cfp dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l’ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i cfp del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.
In caso di trasferimento di un iscritto l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.
È ammesso riportare eventuali crediti formativi “ordinari” maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo di 40 CFP. Gli eventuali crediti eccedenti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità della professione, verranno riportati al triennio successivo come CFP su temi della Deontologia, ma con un massimo di 8 CFP.
Si segnala che allo stato attuale i CFP deontologici non andranno a colmare eventuali CFP ordinari mancanti.
Documenti
OAMI | Esoneri e accreditamenti
Monica Dal Sacco, Naomi Lerici