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Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare annualmente l’iscritto/a dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

- maternità, paternità, adozione, affidamento, esonerando l'iscritto dall'attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio)  per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento), ivi compresi i compresi i crediti in materia di deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità. 

Per questa casistica è necessario allegare documento di nascita del figlio/a o altra documentazione a supporto;


- malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;


- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;


- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980); per questa casistica è disponibile il modulo qui


- non esercizio della professione: gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo; per questa casistica è a disposizione il modulo qui. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: 

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Tutte le tipologie di esoneri sopra elencati dovranno essere richieste dall’iscritto tramite il Portale del CNAPPC, per ciascun anno di riferimento.


Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. 


L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.


Gli esoneri relativi al primo anno di iscrizione e al raggiungimento del 70° anno di età verranno inseriti automaticamente. 

Documentazione

Istruzioni per la richiesta di esonero

Contatti

Da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00

OAMi | Esoneri e accreditamenti

Monica Dal Sacco, Naomi Lerici

Tel: +39 02 62534 354

Tel: +39 02 62534 231

Mail: cfp@ordinearchitetti.mi.it