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Il "Parere di congruità" di una parcella professionale (quale nota delle competenze, delle spese fatte o di altri compensi spettanti di diritto, in forma di notula, richiesta di pagamento, “pro forma” o fattura) inviata a un committente relativa ad una prestazione svolta, è un atto amministrativo emanato da un ente pubblico con caratteristiche di autoritarietà. Tale parere può essere richiesto sia dai professionisti che dai committenti. Per i professionisti il “Parere di Congruità” è indispensabile per richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo e consente di attivare la procedura per l’Ingiunzione di pagamento.
Condizione determinante affinché possa essere emesso un "Parere di Congruità", sinonimo di "Convalida", è la presenza di un accordo tra professionista e cliente in relazione all’incarico e ai compensi, oltre all’effettivo e documentato svolgimento delle prestazioni. Si ricorda che i criteri con i quali sono valutati gli onorari dipendono dalle seguenti condizioni:
L’Ordine accerta la congruità o meno di una parcella professionale sempre nel rispetto della normativa vigente e solo a fronte degli elaborati prodotti e delle dichiarazioni rese dal professionista sotto la propria responsabilità nei confronti dell’Ordine. Ogni eventuale verifica della veridicità delle dichiarazioni e della qualità ed efficacia nell’esecuzione delle prestazioni è rimessa – per legge – alla competenza del Giudice Ordinario, quando chiamato a esprimersi (vedi Cass., Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 230).
Dell’avvenuta richiesta di “Parere di congruità” da parte del professionista è data comunicazione al committente.
Quando la richiesta di “Parere di congruità” è presentata dal committente, il professionista è tenuto obbligatoriamente a consegnare tutta la documentazione in suo possesso necessaria all’istruttoria e all’emissione del parere.
Per le pratiche riferite ad incarichi o prestazioni successivi alla data del 24 gennaio 2012, i cui onorari non risultino preventivamente pattuiti e regolamentati con il Committente, non potrà essere emesso un “Parere di congruità”, ma dal professionista può essere richiesta solo una “Valutazione tecnica di parcella” (vedi), senza valore di Convalida.
Quando si tratta di una richiesta di “Parere di congruità”, utile a certificare e convalidare l’entità dell’onorario dovuto per una determinata prestazione oggetto di specifica richiesta di pagamento, solo le due parti sono ufficialmente coinvolte nel corso dell’istruttoria e si applicano a loro le norme dettate dalla legge in merito alla partecipazione alle procedure che l’ente pubblico deve adottare (comunicazioni preventive, accesso agli atti, ecc.).
La richiesta di approfondimenti relativi alla procedura di “Parere di congruità” e ai suoi contenuti può essere formulata solo da chi - il committente ufficiale - ha sottoscritto con il nostro collega i documenti tecnici relativi alla prestazione. È consentito l’accesso agli atti per un atto amministrativo autoritativo quale il “Parere di congruità” in quanto è portatore di effetti su un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
Per i professionisti il “Parere di congruità” è funzionale per la richiesta all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo e consente di attivare la procedura per l’Ingiunzione di pagamento.
Il “Parere di congruità” può essere richiesto dai committenti (vedi articoli da 2 a 8 del Regolamento della Commissione Parcelle):
Oltre alla relazione cronologica dettagliata e sintetica delle prestazioni, occorre presentare:
Per ogni richiesta di parere ed in occasione del rilascio del documento finale è previsto il versamento dei diritti di segreteria, secondo quanto stabilito dal Consiglio.