Caricamento...

Contributo integrativo del 4% anche per le consulenze all'estero

Dal 22.01.2013 al 22.02.2013

Dal 1° gennaio 2013 obbligo di addebito nelle fatture di consulenza ai propri clienti esteri Ue ed extra-Ue del contributo integrativo del 4%

Dopo le novità fiscali segnalate a seguito dell'approvazione a dicembre 2012 della 'Legge di stabilità' e del 'decreto crescita' e le modifiche al contributo integrativo volute dalla riforma generale Inarcassa, riceviamo dal nostro consulente dott. Attilio Marcozzi un approfondimento dedicato specificamente a contributo Inarcassa e Iva per le fatture emesse nei confronti di committenti esteri dal 1 gennaio 2013

Dal 1° gennaio 2013 gli Architetti devono addebitare anche ai propri clienti esteri il contributo integrativo del 4%, nelle fatture di consulenza perché queste operazioni sono state inserite tra quelle che formano il volume di affari, sia nei confronti di committenti Ue ed extra-Ue.
Considerando che il contributo integrativo è dovuto a Inarcassa sul volume d'affari e che per il professionista è prevista la rivalsa sul cliente, per evitare di essere colpiti direttamente dalla nuova maggiorazione, quest'ultima dovrà essere addebitata al committente estero.
Di conseguenza, dal 1 gennaio 2013, nelle fatture senza Iva verso l'estero gli Architetti dovranno inserire il contributo integrativo del 4%, mentre l'esenzione rimane per i documenti Iva precedenti, anche non incassati.

Se, invece, al posto delle fatture sono stati emessi nel 2012 i preavvisi (senza il contributo) e questi non sono ancora stati pagati, si consiglia di annullarli e di riemetterli nel 2013 (con la maggiorazione del contributo previdenziale), in quanto il loro pagamento quest'anno comporta l'emissione della fattura con l'applicazione del contributo integrativo.

Il contributo integrativo
In generale, i professionisti iscritti agli Albi devono pagare annualmente due tipologie di contributi: il soggettivo e il contributivo.
Il primo è calcolato in percentuale sul reddito professionale netto, mentre il secondo è proporzionale al volume d'affari Iva. Quest'ultimo non è effettivamente a carico del professionista, in quanto va obbligatoriamente addebitato al cliente attraverso l'esposizione in fattura. Poi, va pagato alla Cassa direttamente dal professionista, attraverso l'autoliquidazione.

In fattura, il contributo integrativo è imponibile Iva e, non essendo soggetto a Irpef, non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% (articolo 16 del Dl 41/95). Per le fatture verso committenti esteri, non si applica l'Iva al contributo integrativo in quanto vale il principio di accessorietà (articolo 12 del Dpr 633/72), con conseguente assoggettamento del medesimo allo stesso trattamento Iva previsto per la prestazione principale.

Novità IVA
L’obbligo di addebitare il contributo integrativo del 4% ai clienti esteri da parte dei professionisti è una diretta conseguenza delle recenti novità Iva.
Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le cessioni di beni e prestazioni di servizi anche se non sono soggette a Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 663/72:

a) «effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato» Ue (va indicato al posto dell'Iva l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale);

b) «che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea» (va riportata l'annotazione «operazione non soggetta»).

Sempre da quest'anno, queste operazioni extraterritoriali (Ue ed extra-Ue) concorrono a formare il volume d'affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato. Fino alla fine del 2012, infatti, la normativa imponeva l'emissione della fattura per le sole prestazioni di servizi "generiche", rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue (non soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 7-ter del Dpr 633/72), ma escludeva queste operazioni dal calcolo dal volume d'affari. Inoltre, non venivano comprese le «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea», in quanto non soggette all'obbligo di fatturazione.

Dal 1° gennaio 2013, invece, è stata eliminata l'esclusione dal volume d'affari dei servizi generici a clienti Ue (modificando l'articolo 20 del Dpr 633/72) e si è resa obbligatoria la fatturazione per le operazioni a committenti extra-Ue, includendo anche queste ultime nel volume d'affari.

Potrebbe interessarti

02.04.2026 Call

Aware: open call per giovani architetti under 35

Nell’ambito del progetto europeo "AWARE. Architecture With an Approach of Regeneration and Empowerment", la Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano lancia una call aperta per coinvolgere giovani architetti under 35 nel progetto per il biennio 2026–2027. Le candidature sono aperte fino all’8 maggio 2026. La presentazione della call si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 17 in webinar.

Scopri di più
01.04.2026 Architetti

Call per la selezione di Tutor di Tirocini Professionali - 2026

L'Ordine di Milano ripropone la call per la ricerca di Tutor che svolgano compiti di supporto, di verifica e validazione delle esperienze di Tirocinio Professionale.

Scopri di più
31.03.2026 Ordine

Assemblea di Bilancio Consuntivo 2025

L'assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2025 dell'Ordine è convocata per il 20 aprile 2026 alle ore 17.30 in via Solferino 17.

Scopri di più

CONTATTACI

Ordine Architetti P.P.C. Della provincia di Milano

C.F. 80138830155

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 1 segreteria@ordinearchitetti.mi.it segreteria@oamilano.it (PEC)

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DELLA PROVINCIA DI MILANO

C.F. e P.iva 12392280157

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 390 fondazione@architettura.mi.it fondazione@oamilano.it (PEC)

UFFICIO STAMPA

BEYOND
REPUTATION & MEDIA
Francesco Cianfanelli architettimilano@beyondpress.it Tel. +39 328 7698779
SEGUICI SU