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Pagamento IVA "per cassa"

Dal 12.03.2009 al 12.03.2010

Riceviamo da un iscritto un quesito riguardo questo delicato argomento, cui ha gentilmente risposto il nostro consulente dott. Marcozzi

"Ciao ho letto della nuova legge sull'iva per i liberi professionisti che non sono più obbligati a versare l'iva in base alle fatture emesse, ma solo in base a quelle incassate.
Non riesco ad avere info più dettagliate dal mio commercialilsta. Potete gentilmente approfondire la questione?

grazie ciao Alessandra"

La redazione ha girato il quesito al nostro consulente fiscalista, dott. Marcozzi, che prontamente ci ha risposto con la seguente missiva, che volentieri pubblichiamo.

Pagamento dell’IVA “per cassa”

Viene stabilito che l’IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arte o professione, deve essere versata al momento dell’incasso del corrispettivo.

La qualifica del cessionario o committente è, quindi, essenziale ai fini del differimento dell’esigibilità dell’IVA; in pratica, il differimento non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei “privati”.

L’esigibilità differita dell’imposta, già prevista per le operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, è stata quindi generalizzata, con un’applicazione “a regime”.
In sede di conversione del DL 185/2008, infatti, è stata abolita la previsione dell’applicazione in via sperimentale della norma, per i soli anni 2009, 2010 e 2011.

L’esigibilità differita comporta che:

-            le fatture vengano emesse ed annotate nei termini ordinari;

-            l’imposta sia contabilizzata solo al momento dell’incasso del corrispettivo;

-            la detrazione, per il cessionario o committente, possa essere esercitata solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.

L’imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Tale limite non si applica nell’ipotesi in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato ad una procedura concorsuale od esecutiva. In tal caso, la sospensione dovrebbe operare fino a quando il creditore non incassi il corrispettivo, comprendente anche l’IVA.

A differenza dell’esigibilità differita prevista per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, che opera, in via presuntiva, anche senza l’espressa indicazione in fattura, il differimento dell’esigibilità in esame presuppone che la fattura rechi l’annotazione “operazione con imposta ad esigibilità differita”, oltre alla relativa norma di riferimento.


Decorrenza e disposizioni attuative

L’efficacia della norma in esame è, ad oggi, però subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria che non c'è ancora stata.

Con successivo DM sarà inoltre stabilito il volume d’affari che i contribuenti devono possedere per usufruire dell’agevolazione, oltre alle ulteriori disposizioni attuative.

 Con i migliori saluti.

Attilio Marcozzi


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