Caricamento...

Decreto Bersani

Dal 01.01.2008 al 31.12.2008

E' stato convertito in Legge 248 del 4/8/2006 (Supplemento ordinario N. 183/L della G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006-serie generale) il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Ripubblichiamo l'art. 2 con le modificazioni della Legge di conversione:

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 2233 del codice civile, così come modificato dalla resente legge.
"Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali."

 

documento assemblea presidenti 7 luglio 2006

comunicato CUP 5 luglio 2006

Emendamenti richiesti dal CUP

Lettera dei Consiglieri dell'Ordine di Milano 20 Luglio 2006 e suo Allegato

Determinazione n.2 del CNA e allegato

Lettera del Presidente CNA, arch. Raffaele Sirica, agli iscritti e suo allegato

Circolare n.1 CUP

Documento del Co,Di.Arch. Milano e Monza all'On. Zaccaria

Potrebbe interessarti

18.07.2024 Ordine

Chiusura estiva uffici 2024

Durante il periodo estivo gli uffici dell'Ordine e della Fondazione saranno chiusi da lunedì 5 a venerdì 23 agosto compresi.

Scopri di più
18.07.2024 Dibattito Aperto

Stop al "Salva Milano": l'Ordine esprime sconcerto e chiede conferma sui tempi di discussione

In seguito alla battuta d’arresto del cosiddetto “Salva Milano”, che la città di Milano attendeva da mesi, protestano gli architetti milanesi che chiedevano chiarezza sulle vicende legate all'urbanistica dopo le inchieste della Procura. Dopo lo stop in Commissione Ambiente alla Camera e il ritiro degli emendamenti, il sottosegretario Alessandro Morelli ha garantito che il “Salva Milano” rientrerà nel decreto legge infrastrutture. E’ seguita una nota da parte dell’Ordine di Milano sul tema.

Scopri di più
15.07.2024 Dibattito Aperto

Dal confronto sul Salva Casa, una nuova richiesta di chiarezza delle procedure e delle norme: l’Ordine di Milano scrive al CNAPPC

Semplificazione, responsabilità della pubblica amministrazione, ruolo dei professionisti nella rigenerazione urbana, queste le parole chiave dell’incontro organizzato l’11 luglio 2024 dall’Ordine degli Architetti di Milano riguardo il nuovo provvedimento del Governo sulle questioni della semplificazione edilizia e urbanistica, il cosiddetto “Salva casa”. Sul tavolo la questione legata ai cambiamenti mirati ad alleggerire i processi di riqualificazione e quella volta alla valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari. Tanti gli ospiti della politica e delle professioni che hanno approfondito il testo e gli emendamenti in discussione, con un accento specifico sulla situazione milanese.

Scopri di più