Caricamento...

Decreto Bersani

Dal 01.01.2008 al 31.12.2008

E' stato convertito in Legge 248 del 4/8/2006 (Supplemento ordinario N. 183/L della G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006-serie generale) il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Ripubblichiamo l'art. 2 con le modificazioni della Legge di conversione:

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 2233 del codice civile, così come modificato dalla resente legge.
"Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali."

 

documento assemblea presidenti 7 luglio 2006

comunicato CUP 5 luglio 2006

Emendamenti richiesti dal CUP

Lettera dei Consiglieri dell'Ordine di Milano 20 Luglio 2006 e suo Allegato

Determinazione n.2 del CNA e allegato

Lettera del Presidente CNA, arch. Raffaele Sirica, agli iscritti e suo allegato

Circolare n.1 CUP

Documento del Co,Di.Arch. Milano e Monza all'On. Zaccaria

Potrebbe interessarti

13.05.2025 Bandi

Concorso EUROPAN sul tema "RE-Sourcing"

Aperte le iscrizioni al concorso europeo dedicato ai giovani progettisti: sono 47 i siti europei proposti nel bando internazionale. La scadenza per l'invio dei progetti è il 29 giugno 2025.

Scopri di più
06.05.2025 Offerta formativa

Scadenza triennio formativo (2023-2025)

In vista della scadenza del 4° triennio formativo (2023-2025) prevista il 31/12/2025 si invitano gli iscritti a verificare lo stato dei propri crediti formativi (cfp) ed eventualmente ad acquisire quelli necessari.

Scopri di più
30.04.2025 Normativa

Legge 30.12.2023 sulle calamità naturali sul territorio

Si pubblica la circolare trasmessa dal CNAPPC a chiarimento della Legge 30 dicembre 2023 che regola gli obblighi di contratti assicurativi legati ai danni sul territorio causati da eventi catastrofici.

Scopri di più