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Prodotti da costruzione: nuove responsabilità per i progettisti

Dal 13.07.2017 al 30.09.2017

Il 9 agosto 2017 entra in vigore il Dlgs 106/2017 che adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento europeo sulla commercializzazione dei materiali da costruzione. Il decreto prevede maggiore responsabilità dei progettisti

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.106 del 16 giugno 2017 che adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento europeo 305/2011 sulla commercializzazione dei materiali da costruzione nell’Unione Europea (UE) e abroga la dir. 89/106/CEE. Il 9 agosto 2017 entrano in vigore le nuove regole che prevedono maggiore resposabilità dei progettisti. 

Il Dlgs stabilisce che il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore devono rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.
Il decreto introduce inoltre maggiori responsabilità per il progettista, che “Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio."

Testo integrale del decreto scaricabile qui

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