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Regolamento Edilizio Unificato in Gazzetta

Dal 22.11.2016 al 22.12.2016

Pubblicate nella GU n.268 del 16 novembre le definizioni standardizzate e l'indice che la Conferenza Unificata ha deliberato a ottobre. Un anno a Regioni e Comuni per uniformare le regole

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre le 42 definizioni  e l'indice  uniformati per tutti che la Conferenza Unificata ha deliberato il 20 Ottobre. A partire dalla data di pubblicazione, le Regioni hanno 180 giorni per recepire tale schema di Regolamento edilizio tipo e le definizioni standardizzate. Successivamente i Comuni avranno altri 180 giorni per adeguarsi.
L’indice e le definizioni standardizzate, pur costituendo l’ossatura dei regolamenti edilizi, non potranno modificare le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. Nel recepimento del regolamento edilizio tipo, le Regioni e i Comuni potranno quindi effettuare degli adattamenti in base alle loro specificità territoriali.

 
In fase di recepimento, le Regioni potranno metter mano all’indice del Regolamento edilizio tipo,  tutelando così le caratteristiche territoriali che variano da Comune a Comune. Per le Regioni a Statuto Speciale, l'adeguamento sarà un'opzione praticabile solo se non si creeranno conflitti con le norme interne già esistenti.
Come deducibile dall'Indice adottato, in ogni Comune il Regolamento edilizio si dividerà in due parti:
 
1- Princìpi generali: la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.
 
2- Disposizioni regolamentari comunali: conterranno invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. Perseguendo gli obiettivi di semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.

in allegato sulla Gazzetta Ufficiale anche il quadro di riferimento legislativo cui il legislatore rimanda per ogni sezione del regolamento.

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