Dal 02.05.2015 al 31.07.2015
Per il 2015 fissata al 30 aprile 2015. Il MAV da quest'anno è scaricabile esclusivamente in formato elettronico dalla propria area riservata. Una sentenza della Cassazione sui contributi dei dipendenti a carico delle P.A.
Anche per il 2015 la quota di iscrizione è rimasta invariata (€ 178,00), mantenendo anche le agevolazioni per i nuovi iscritti e per le neomamme.
Il MAV da quest'anno sarà solo in formato elettronico e scaricabile dalla propria area riservata.
La scadenza per il pagamento della quota è stata fissata al 30 aprile 2015.
Attenzione: I pagamenti non pervenuti entro il 30 Aprile 2015 subiranno l'applicazione del contributo di mora, pari ad € 30,00.
Agevolazioni:
- Nuovi iscritti: la quota ridotta di € 115,00 sarà applicata per i primi 5 anni di iscrizione senza limiti di età.
- Neomamme: la quota ridotta di € 115,00, per quest’anno, sarà applicata a tutte coloro che hanno avuto un figlio nel 2014 o comunque entro il 30 Aprile 2015 (data di scadenza del pagamento della quota).
Chi sarà mamma dopo il 30 Aprile 2015 potrà usufruire della quota ridotta nell’anno successivo alla nascita del figlio.
E’ necessario l’invio del certificato di autocertificazione allegata a segreteria@ordinearchitetti.mi.it.
Per i dipendenti pubblici, con tutti i distinguo del caso, il CNA comunica che con la allegata sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l'Amministrazione debba rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo.
Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, mentre viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell'affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.
La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.
Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull'Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo.