Dal 23.03.2015 al 23.04.2015
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato con determinazione 4/2015 del 25 febbraio 2015 queste nuove linee guida per superare criticità da tempo denunciate attraverso gli Ordini, tra calcolo importi di gara a requisiti individuali
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione n.4 del 25 febbraio 2015 ha stilato le nuove "Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria", con l’obiettivo di superare una serie di criticità dell’attuale quadro normativo, da tempo denunciate dai professionisti italiani attraverso i propri Ordini locali e il Consiglio Nazionale, scaricabile qui.
Le stazioni appaltanti sono invitate a rispettare tali linee negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, mentre gli Ordini, sono invitati a segnalare alle stazioni appaltanti la necessità di rivedere, in autotutela, i bandi redatti in violazione alle linee guida in oggetto, informando contestualmente questo Consiglio Nazionale, all’indirizzo di posta elettronica: lavoripubblici.cnappc@archiworld.it
In sintesi il Consiglio Nazionale ha sottolineato questi aspetti:
1. viene prescritto l’obbligo per le stazioni appaltanti di calcolare l’importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria applicando il DM 143/2013, in adempimento all’art. 5 della legge 134/2012;
2. viene esteso l’obbligo di calcolare il compenso del professionista, applicando il DM 143/2013, anche alle procedure di appalto integrato;
3. vengono affrontate le criticità relative all’applicazione dell’art. 263, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, che subordina la partecipazione alle gare per l’affidamento di S.A.I. all’espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare.
In tal senso, la determinazione n°4 ha scongiurato il rischio della creazione di micro-settori professionali nel già limitato mercato dei lavori pubblici, chiarendo che “le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Per fare un esempio, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali costituisce requisito idoneo per partecipare a gare per l’affidamento di servizi tecnici per categorie analoghe di pari o inferiore complessità (tribunali, scuole, ecc.);
4. vengono superati i dubbi derivanti dalla sovrapposizione del Codice dei contratti – art. 41, comma 2 – con il Regolamento di attuazione – art. 263, comma 1, lettera a) – in merito ai requisiti del fatturato. In particolare l’ANAC chiarisce che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al requisito del fatturato solo a seguito di apposita motivazione indicata nel bando e che, in ogni caso, sono da ritenere congrui requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell’importo del servizio in gara, in linea con i nuovi orientamenti comunitari (l’attuale norma prevede fatturati di importo da due a quattro volte);
5. per quanto riguarda l’applicazione della lettera d) dello stesso art. 263, comma 1, del Regolamento, l’ANAC, nel constatare gli effetti fortemente ristrettivi della libera concorrenza prodotti da tale norma e rappresentando le difficoltà di gran parte dei professionisti di dimostrare la collaborazione di un numero elevato di addetti, chiarisce che il requisito del numero di unità fissate nel bando di gara, può essere raggiunto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. Raccomanda altresì alle stazioni appaltanti di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti, al fine di bilanciare l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara;
6. viene chiarito che le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d’appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza. Sarà dunque sufficiente che il professionista dimostri di essere coperto da una polizza per la responsabilità civile e professionale;
7. viene ribadito che nei concorsi, “siano essi di progettazione o di idee, è necessario adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione”. In particolare l’Autorità ricorda che non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura
economica;
8. viene ricordato che, qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione, ai sensi dell’art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai laureati in architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239).