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Tracciabilità finanziaria. Come sono coinvolti i professionisti

Dal 03.12.2010 al 03.02.2011

Pubblicate le linee guida dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dedicate alle regole di tracciabilità finanziaria dettate dal Piano straordinario antimafia

Come già pubblicato nella nota del nostro consulente fiscale, dott. Attilio Marcozzi, il Piano straordinario antimafia, L. 136 del 13 agosto 2010 ha introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per contratti e finanziamenti pubblici.

Ciò non riguarda solo le imprese ma coinvolge anche i professionisti, ora chiamati ad eseguire le nuove disposizioni, secondo le modifiche e interpretazioni contenute nel  D.L. 187 del 12 novembre 2010 dedicato alle "Misure urgenti in materia di sicurezza", di cui è ancora in atto l’iter di conversione.

Intanto, le linee guida definite dalla Determinazione n.8 del 18 novembre 2010 dell'AVCP –l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici-  chiariscono quali siano le modalità e i  soggetti interessati alle regole per la tracciabilità finanziaria.

Come abbiamo visto nel precedente approfondimento del dott. Marcozzi, le nuove leggi non riguardano solo le  imprese impegnate in gare pubbliche ma anche i professionisti che offrono le loro prestazioni nell'ambito dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
In questi casi, per i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del Piano antimafia -7 settembre 2010, il professionista, in quanto operatore economico, è soggetto ad una serie di obblighi:

  • Conto Corrente dedicato
    E' obbligatorio anche per gli appalti di servizi l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, dove devono essere "tracciabili" tutte le operazioni in entrata e in uscita del professionista. Sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante nei confronti del soggetto aggiudicatario, che quelli eseguiti da questi a favore di un subcontraente, devono transitare su un conto dedicato.
    L'impiego di tale conto è previsto anche in via "non esclusiva", ovvero permette che possa essere utilizzato anche per movimentazioni finanziarie che non riguardano direttamente il contratto cui esso è stato dedicato.
    Il conto inoltre può essere anche preesistente alla stipula del contratto. Pagamenti e incassi relativi ad un'unica commessa possano interessare più conti dedicati, e viceversa, è anche possibile riservare un conto a più commesse.

  • Pagamenti
    I movimenti finanziari devono essere effettuati tramite "bonifico bancario o postale ovvero con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".
    E' quindi ammesso, oltre al bonifico, anche l'impiego delle c.d. RiBa (Ricevute Bancarie Elettroniche), mentre il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) non consente di soddisfare il requisito della tracciabilità.
    Ciascun soggetto dovrà, inoltre, fare attenzione a conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.

  • CIG e CUP
    Gli strumenti di pagamento consentiti dovranno riportare due codici: il CIG (Codice Identificativo di Gara) , attribuito dall'AVCP su richiesta della stazione appaltante ed il CUP (Codice Unico di Progetto), qualora sia obbligatorio (art.11 L. n.3 del 16/01/2003).
    Con riferimento, però, ai "pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e alla provvista di immobilizzazioni tecniche" l'AVCP chiarisce che non si ritiene che vada indicato né il CIG, né il CUP.

  • Pagamenti per consulenti e dipendenti, spese generali di studio
    L’articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
    •    stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
    •    manodopera (emolumenti a operai);
    •    spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
    •    provvista di immobilizzazioni tecniche;
    •    consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
    Per la particolare operazione la norma non richiede che si ricorra al bonifico ma obbliga, comunque, all'utilizzo di strumenti in grado di garantire la piena tracciabilità per l'intero importo dovuto.
    Dovrebbe essere consentito oltre l'utilizzo delle RiBa, dei Rid anche di assegni bancari e postali (questi ultimi solo in talune condizioni).
    E' categoricamente escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

  • Pagamenti enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi
    La determinazione dell'AVCP chiarisce anche che  i pagamenti a favore di enti previdenziali ed assicurativi, dello Stato o di gestori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia),  possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico ma sempre con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
    Tra queste "possono essere utilizzate le carte di pagamento, purchè emesse a valere sul conto dedicato".
    Per le spese giornaliere infine, se di importo inferiore a 500 Euro, il pagamento può essere effettuato tramite strumenti diversi dal bonifico, purché non si utilizzi il contante.

  • Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato
    “ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”. La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.
    In tal caso, qualora l’operatore intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.

  • Comunicazioni
    I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”:
    •    gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
    •    le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
    •    ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Buon lavoro a tutti.


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