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COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN SANATORIA / TUE

Dal 14.04.2025 al 31.01.2027

La circolare n.19 del 2.04.2025, prevede la sanatoria anche per la creazione o l'aumento di superfici utili e volumi.

Con la circolare n. 19 del 2 aprile 2025, il Ministero della Cultura ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 36-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), introdotto dal Decreto-Legge 29 maggio 2024 n. 69 c.d. “Salva Casa”, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, in quanto è stato segnalato e rilevato un contrasto tra:

  • l’articolo 36-bis, comma 4, che consente di ottenere in sanatoria l’accertamento della compatibilità paesaggistica “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati”, per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  • e l’articolo 167, comma 4, lett. a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che esclude questa possibilità.


Il Ministero della Cultura con la circolare 19/2025 ha chiarito che l’articolo 36-bis:

  • è pienamente applicabile in quanto l’antinomia è risolta per il principio della successione delle leggi del tempo;
  • non deroga, in ogni caso, ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio poiché prevede che il parere della Soprintendenza, ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, rimane vincolante;
  • è applicabile anche qualora le opere siano state realizzate in un tempo antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico.


Il Ministero della Cultura ha invitato le Soprintendenze ad esprimere il parere vincolante entro il termine perentorio di 90 giorni, dopodiché si viene a formare il silenzio-assenso.

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