Conservazione del Nuovo Catasto Terreni - Verificazioni quinquennali gratuite anno 2023
Il DPR 917/1986 consente ai possessori di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause e l’Agenzia delle Entrate, con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni. Per godere del beneficio della verifica gratuita i possessori interessati devono presentare entro il 31 gennaio 2023, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
Nel corso del 2023, l’Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni nei comuni di: Abbiategrasso, Albairate, Assago, Bareggio, Basiglio, Besate, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Cesano Boscone, Cisliano, Corbetta, Corsico, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Locate Triulzi, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo, Vernate, Zibido San Giacomo.
Quando è possibile chiedere la verifica?
La variazione del reddito dominicale è possibile in caso di:
- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.
Come chiedere la verifica?
Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2023, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito www agenziaentrate gov.it, seguendo questo percorso: “Cittadini” – “Fabbricati e terreni” – “Aggiornamento dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali”.
Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.
Nelle denunce devono essere indicati, tra l’altro:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del denunciante, o il domicilio eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune;
- il Comune dove si trovano i beni da verificare;
- la causa e il tipo di cambiamenti;
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.
Per le denunce riconosciute regolari l’Ufficio rilascia sempre ricevuta.
L’Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori.
Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall’Agenzia.
La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate (Art.10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).
Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (Artt. da 16-bis a 22 del Dlgs n. 546/1992), alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.
Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n.201/2011).