Dal 31.03.2020 al 01.05.2020
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno richiedere - dal 1° aprile al 30 aprile 2020 - il bonus una tantum di 600 euro (per il momento, per il solo mese di marzo) previsto dal decreto Cura Italia
I liberi professionisti (singolo o associato) iscritti alle Casse di previdenza private potranno chiedere - dal 1° aprile al 30 aprile 2020 - il bonus una tantum di 600 euro (per il momento, per il solo mese di marzo) previsto dal decreto Cura Italia.
L’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o al regime delle locazioni brevi:
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non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro se abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Si evidenzia che si fa riferimento al reddito e non al volume di affari; il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute.
Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.
Nell’istanza, da presentare a Inarcassa On line secondo il modulo qui disponibile, il professionista dovrà dichiarare:
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di essere libero professionista, non titolare di pensione;
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di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza;
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di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
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di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l’accesso;
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di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.
*Alla luce del decreto 28/03/2020 , qui disponibile, pubblicato nella sua versione definitiva non è più stato riportato l'obbligo della regolarità contributiva quale condizione necessaria per accedere all'indennità.
Per saperne di più su modalità e approfondimenti consulta l'informativa di Inarcassa qui disponibile e inoltre qui sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimento.