Dal 07.03.2016 al 31.12.2019
1) Quanti crediti devo acquisire?
Anche nel 3° triennio formativo (2020-2022) tutti gli architetti iscritti all’albo dovranno acquisire un minimo di 60 crediti formativi, di cui almeno 12 cfp sui temi dell’area "Deontologia e discipline ordinistiche”. Non sarà più obbligatorio raggiungere un minimo annuo di 10 cfp di cui 4 deontologici ma si raccomanda l’acquisizione distribuita nel tempo.Il terzo triennio scadrà il 31 dicembre 2022.
2) Che cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, fermo restando l’autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
- censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
- sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
- sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
- sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.
Segnaliamo che, da Gennaio 2020, è stato deliberato che qualora il procedimento disciplinare in capo al Consiglio di Disciplina dovesse portare alla sanzione definitiva del professionista, lo stesso professionista dovrà versare l’importo di € 150,00 all’Ordine per diritti di segreteria. Qui informazioni complete.
3) In cosa consistono le sanzioni disciplinari?
a) Avvertimento: consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi.
b) Censura: consiste in una nota formale di biasimo comunicata dal Presidente del Collegio di Disciplina, e notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario/PEC, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate.
c) Sospensione: consiste nella esclusione temporanea dall’esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento nella misura prevista dall'art.9 del Codice Deontologico vigente dal 30 aprile 2021. La sospensione dall’esercizio della professione comporta la contestuale cancellazione temporanea da Inarcassa, con conseguenze quindi anche dal punto di vista previdenziale, in quanto l'iscritto perde temporaneamente i requisiti di iscrivibilità (art. 7, Statuto Inarcassa).
4) Qualora fossi sospeso, dopo il reintegro, ho l’obbligo di recuperare i crediti mancanti?
Sì, a fronte dell’avvenuta erogazione della sanzione deontologica, l’iscritto ha comunque l’obbligo di recuperare nel triennio successivo i crediti mancanti, come specificato nel Regolamento art. 4.
5) Cosa succede se reiscrivo, a se seguito di precedente cancellazione senza aver assolto (o solo in parte) gli obblighi formativi?
Per coloro che si reiscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l’obbligo formativo decorre dall’anno di reiscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i cfp dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l’ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i cfp del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.
In caso di trasferimento di un iscritto l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.