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Lavori pubblici: approvate le nuove Linee Guida ANAC n. 1

Dal 28.03.2018 al 28.04.2018

In vigore dal 7 aprile 2018 le nuove Linee Guida ANAC n. 1 riportanti gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

In occasione dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo al Codice dei Contratti pubblici, d.lgs 56/2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 1, al fine di adeguarle alle modifiche introdotte dal nuovo apparato normativo e delle osservazioni fatte da Stazioni Appaltanti, professionisti ed altri enti pubblici.

Con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018, ANAC approva quindi le Linee Guida n.1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che entreranno in vigore il 7 aprile 2018, come per le Linee Guida n. 4 per gli affidamenti sottosoglia.

Le principali modifiche introdotte

Le principali modifiche introdotte dal Decreto Correttivo e recepite dalle Linee Guida ANAC n. 1 riguardano in primo luogo l'ampliamento dell’ambito oggettivo dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, inserendo anche l’attività del direttore dell’esecuzione (cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, dopo l’introduzione del Correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Inoltre il Correttivo ha apportato alcune modifiche all'art. 59 del Codice, in particolare al comma 1, prevedendo ulteriori fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, l'affidamento congiunto (Parte II, punto 5.1.) della progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici. Le Linee Guida recepiscono alla Parte II punto 5.2. anche la disciplina dell'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzioni dei lavori in cui la componente tecnogica ed innovatica assume un carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento, il Decreto Correttivo, modificando l’art. 157, co. 2, del codice, ha sancito l’applicabilità anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro, delle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice, in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta; è stata, quindi, modificata la Parte IV, punto 2.1.1., delle Linee guida, inserendo il richiamo a tutte le procedure di gara sopra richiamate.

Un ulteriore aggiornamento alle Linee Guida è stato introdotto alla Parte IV, punto 2.2.3.4., per tener conto della nuova formulazione dell’art. 47, co. 2, del codice che richiama espressamente anche i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, esplicitando le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara definite dalla norma.

Le Linee guida hanno recepito infine, alla Parte VII punto 1.3. e punto 1.5., le modifiche del decreto relative alla validazione dei progetti, specificando che nel bando devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non più, genericamente, l'intervenuta verifica, disciplinando così la tempistica della validazione dei progetti redatti dall'affidatario di un appalto integrato.

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