Dal 23.10.2017 al 23.11.2017
Riportiamo nota dell'Agenzia delle Entrate la quale fornisce chiarimenti operativi rispetto alla tematica dei fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano
Riportiamo una nota dell'Agenzia delle Entrate nella quale fornisce chiarimenti operativi rispetto alla tematica dei fabbricati rurali censiti al catasto terreni.
Fabbricati rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201). Chiarimenti operativi.
Con riferirnento alla tematica in oggetto e facendo seguito alla riunione di coordinamento del 18 luglio U.s., si ritiene opportuno fomire alcuni chiarimenti in ordine alla trattazione delle segnalazioni trasmesse a riscontro degli Avvisi bonari, inviati per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni.
Si riportano di seguito Ie due segnalazioni piu ricorrenti:
1) per la destinazione d'uso attuale, non sussiste I'obbligo di accatastamento dell'immobile al Catasto Edilizio Urbano;
2) I'immobile ha perso i requisiti di ruralità.
In presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, I'Ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l' esercizio della potestà sanzionatoria. Si coglie I' occasione per evidenziare che, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto I'utilizzo della tipologia di dichiarazione "Fabbricato ex rurale - art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06". Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo "data ultimazione lavori", la data in cui I'immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle "note relative al documento e relazione tecnica", che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente Ie circostanze che l'hanno causata.
Si evidenzia, infine, che, in tutti i casi nei quali venga omessa la dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, verranno attivate Ie procedure di cui all 'art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, preordinate all'aggiomamento d'ufficio con oneri a carico dei soggetti inadempienti, e iscritte specifiche annotazioni nella banca dati censuaria del Catasto Terreni. In conclusione, si rappresenta che la notifica degli atti di contestazione è prevista a partire dalla fine del corrente mese di ottobre. Allo scopo di porre in essere ogni possibile forma di collaborazione con i contribuenti e Ie categorie professionali, l'Ufficio potrà comunque differire, per un brevissimo periodo, l'invio dell' atto di contestazione, nei casi in cui, entro lo stesso termine, il tecnico incaricato segnali che I' atto di aggiornamento è in corso di predisposizione e verrà presentato non oltre la metà del mese di novembre.