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VIA all'Impatto Ambientale in Lombardia...

Dal 05.03.2010 al 05.03.2011

Modificata la disciplina in Lombardia delle Valutazioni di Impatto Ambientale. La Legge Regionale 5/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.5, abroga la L.R. 20/1999

Modificata la disciplina in Lombardia delle Valutazioni di Impatto Ambientale. La Legge Regionale 5/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.5, abroga la L.R. 20/1999.

Nuove procedure di VIA per la Regione Lombardia, autorità competente all'espletamento anche per la verifica di assoggettabilità per i progetti ricompresi in accordi di programma di competenza regionale, sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione o ricadenti in ambiti di rilevanza paesaggistica regionale.
SI accentrano quindi alla Regione anche le procedure inerenti l'installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e di impianti innovativi per la gestione dei rifiuti.

Le pratiche avviate prima dell'entrata in vigore della legge seguiranno naturalmente le disposizioni vigenti al momento della loro approvazione.

Emerge una semplificazione procedurale: Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di VIA, attiva le procedure autorizzatorie. La contestualità tra istanze non è richiesta per i progetti riguardanti derivazioni di acque superficiali o sotterranee, per le quali è previsto il rilascio della concessione.
Dopo la presentazione dell'istanza, l'autorità competente all'espletamento della procedura di VIA indice una conferenza di servizi istruttoria.

Il procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni territoriali da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata che prevedono una variazione degli strumenti di pianificazione territoriale, le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA possono essere svolte nell'ambito del procedimento per la valutazione ambientale di piani e programmi, VAS, o nell'ambito di quello per la verifica di esclusione o assoggettamento a VAS.

La legge riserva spazio anche all'Expo 2015. Quando le opere essenziali estranee alla competenza statale devono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, la decisione finale in grado di assicurare tempestività e coordinamento nelle procedure è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito della conferenza di servizi. il terzo attore non ha più essere, per buona pace di chi non intende accordarsi alle istanze regionali.

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