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Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare annualmente l’iscritto/a dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

- maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 40 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 8 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità. Per questa casistica è necessario allegare documento di nascita del figlio/a o altra documentazione a supporto;


- malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;


- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;


- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980); per questa casistica è disponibile il modulo qui


- non esercizio della professione: gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo; per questa casistica è a disposizione il modulo qui. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: 

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Tutte le tipologie di esoneri sopra elencati dovranno essere richieste dall’iscritto, per ciascun anno di riferimento.


Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. 


L’obbligatorietà formativa cessa nel triennio del compimento del 70° anno di età. Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.


Gli esoneri relativi al primo anno di iscrizione e al raggiungimento del 70° anno di età verranno inseriti automaticamente. 

Documentazione

Istruzioni per la richiesta di esonero

Contatti

Da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00

OAMi | Esoneri e accreditamenti

Monica Dal Sacco, Naomi Lerici

Tel: +39 02 62534 354

Tel: +39 02 62534 231

Mail: cfp@ordinearchitetti.mi.it