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Architetti iunior in zona sismica

Dal 27.07.2012 al 27.09.2012

Una rilettura del CNA della sentenza del Consiglio di Stato dedicata alle competenze degli architetti iunior in zona sismica n.686

Con la circolare n.102 il CNA torna a porre attenzione riguardo la Sentenza del Consiglio di Stato n.686 del 9 febbraio 2012, dedicata alle  Competenze di architetti e ingegneri iunior per la progettazione in zona sismica, da noi già pubblicata il 23 febbraio 2012. Di seguito il testo della circolare CNA e di nuovo allegata la sentenza:

Con la presente si trasmette, in allegato, la sentenza del Consiglio di Stato, IV
sezione, 9 febbraio 2012 n.686
, che stabilisce alcuni rilevanti principi chiarendo in tema di progettazione in zona sismica le competenze degli ingegneri iunior e degli architetti iunior .
La pronuncia trova origine da un ricorso presentato da un ingegnere iscritto alla
sezione B e dal Sindacato SindlrtArg avverso il provvedimento della Regione Calabria di rifiuto del progetto presentato dal professionista appellandosi al parere del Consiglio Superio re dei Lavori Pubblici n.129/2009.
In primo grado di giudizio, presso il TAR Calabria , il ricorso viene respinto,
mentre risponde con un pronunciamento ben diverso il giudice amministrativo di secondo grado che ha riformato la sentenza precedente.

Il Supremo Consesso dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, richiama
la decisione 0.1473/2009 dello stesso Consiglio di Stato (' riafferrna che le disposizioni del DPR.328 /01, "così come l'effettiva individuazione per ciascuna sezione delle attività maggiormente caratterizzanti la professione, non innovano, a parere del Collegio (....) la materia delle attività riservate o consentite alla professione de qua (...) attuandone invece correttamente una mera ripartizione, previa individuazione di un criterio di carattere generale ...."

Procede poi con un 'analisi del DPR 328/01 e dei concetti di "costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" sottolineando l'assenza di preclusioni all'esercizio di attività, da parte dei professionisti iscritti alle sezioni B dei rispettivi Albi, per le costruzioni insistenti in area sismica.
A tal punto si confrontano i concetti di "costruzione civile semplice con
metodologie standardizzate" con quello di "modesta costruzione civile" utilizzato per delimitare le competenze professionali dei geometri.

Il Consiglio di Stato, al riguardo, chiarisce espressamente quanto segue
"escluso quindi che una costrurione in zona sismica possa considerarsi "modesta", ed escluso quindi che i qeometri siano abilitati alla progettazione in dette aree, non pare al Collegio di potere stabilire (siccome sostanzialmente avvenuto nel/a decisione di primo grado) una equivalenza tra lo qualificazione di "non modestia" affermata dalla giurisprudenza e quella di "semplice" individuata ex lege.
Ciò, a tacere d'altro, giungerebbe alla illogica conclusione di sovrapporre la preclusione vigente per i geometri a quella asseritamente attingente le categorie juniores, di fatto equiparando queste ultime a quella dei geometri" ,
Il Collegio riconosce la specificità della progettazione in area sismica e ritiene sia
possibile ricorrere a criteri di "costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie
standardizzate" e che non si possa aprioristicamente escluderli nella progettazione e direzione lavori di dette aree. Al riguardo, difatti , il Consiglio di Stato chiarisce che "è rimasto incontestata lo deduzione degli appellanti secondo cui anche per le costruzioni in area sismica può farsi riferim ento a metodologie di calcolo standardizzate".

Traendo le conclusioni, il Giudice d'appello ritiene che si necessiti "di una
valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell'opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e "preclusiva", allorchè l'area sia classificata con un maggiore rischio sismico." si sottolinea anche che tali valutazioni dovranno specificatamente riferirsi al singolo progetto presentato, con motivazioni di portata individualizzante.

Si segnala, peraltro, per porre luce sull'intera questione, una "riflessione ad alta
voce" del Consiglio di Stato, che, nell'esaminare il profilo interpretativo del DPR 328/200] relativa alle disposizioni sugli architetti iunior, afferma che "è ben lecito affermare che se il Legislatore avesse voluto precludere del tutto ogni attività per opere da erigersi in area sismica alle categorie defili ingegneri e degli architetti juniores avrebbe potuto e dovuto affermarlo espressamente".


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