Caricamento...

Assicurazioni obbligatorie, ulteriori specifiche

Dal 02.05.2012 al 15.08.2012

Obbligo di copertura assicurativa RC a partire dal 24 gennaio per i nuovi contratti a responsabilità diretta. Vediamo come devono comportarsi le altre tipologie di iscritti

Nuove comunicazioni del CNA in merito all'obbligo di assicurazione RC per coloro che esercitano la professione con proprio timbro e firma.

La prima riguardo il decorrere dell'obbligo di assicurazione. A quesito espressamente espresso dal nostro Ordine, il CNA risponde che l'obbligo di copertura è da intendersi a partire dal 24 gennaio per coloro che sottoscrivono nuovi contratti.

La seconda riguardo il fatto che collaboratori, dipendenti e tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata dall’assicurato titolare dello studio.
Pertanto in assenza di utilizzo di timbro e firma -ovvero dei titoli professionali- non è necessario avvalersi di assicurazione.

A queste comunicazioni si aggiunge un riepilogo in cui sono inserite più in generale le diverse tipologie di iscritti, e più precisamente:

a) professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa:
appare sufficiente verificare la presenza e, in difetto, far inserire nella Polizza assicurativa del titolare della studio una apposita clausola con cui
specificare che, ai fini dell'Assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l'assicurato,

b) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente avente rilevanza esterna (in via esemplificativa e non
esaustiva: perizie, collaudi, ecc);
appare sufficiente inserire il professionista che svolge attività con rilevanza esterna nella polizza assicurativa dell'ente con le modalità di cui al
precedente punto.

c) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale per l'ente senza alcuna rilevanza esterna;
non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'ente
senza alcuna rilevanza esterna.

d) professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time.
Stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa I'obbligo della polizza assicurativa, ed eventualmente con le modalità di cui al punto
a), qualora si rientri anche in tale fattispecie,

Potrebbe interessarti

24.06.2025 Comune di Milano

RACCOLTA QUESITI - “LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA”

In vista dell'incontro che il Comune di Milano intende organizzare il giorno 8 luglio, si raccolgono quesiti su nuova Determina (4192 del 27/5/2025), Disposizioni (2/2025 e 4/2025) e Delibere (552 del 7 maggio 2025) in materia urbanistico-procedurale, che verranno trasmessi e successivamente selezionati dall’Amministrazione e ai quali verrà data risposta durante l’evento.

Scopri di più
18.06.2025 Sito

Appuntamento in Cineteca. "Brady Corbet: il fabbricante di storie"

Mercoledì 25 giugno doppio appuntamento presso la Cineteca Arlecchino: alle ore 18 avrà luogo la Masterclass gratuita con il regista Brady Corbet. Dalle ore 20 verrà proiettato il film "The Brutalist".

Scopri di più
17.06.2025 Fondazione

Fuorisalone 2026: manifestazione di interesse per eventi in sede

La Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano mette a disposizione la sede di via Solferino per ospitare esposizioni, eventi promozionali e/o culturali durante lo svolgimento del prossimo Salone del Mobile e del Fuorisalone (20-26 aprile 2026).

Scopri di più