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Manutenzione Straordinaria e DIA

Dal 12.04.2010 al 12.04.2011

Regione per Regione il quadro delle procedure a seguito della modifica dell'art. 6 del Testo Unico e la presunta liberalizzazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria

Dopo la pubblicazione del  Decreto Legislativo del 19 marzo che liberalizza gli interventi di Manutenzione Straordinaria, modificando l'articolo 6 del Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), la partita si è spostata sui tavoli delle Regioni.

Queste a loro volta si suddividono tra quelle che hanno norme coerenti al Testo Unico, in cui la liberalizzazione è automatica, così come quelle che hanno leggi a riguardo antecedenti alla sua pubblicazione.

Invece nelle Regioni con una norma che esplicitamente richiede la DIA, resta l'obbligo e tale decreto non modifica nulla.

di seguito il quadro regione per regione:

Sardegna
Non necessita titolo, escludendo le opere su parti strutturali dell'edificio, non modifichino numero di Unità Immobiliari e non richiedano modifiche di Standard Urbanistico (LR 4/2009 art. 10).

Friuli Venezia Giulia
La LR del cosidetto 'Piano Casa' obbliga a DIA le manutenzioni straordinarie ma, allo stesso tempo, amplia l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera, tra cui la realizzazione di pertinenze di edifici fino a 100 mc, la pavimentazione di aree pertinenziali, gli interventi per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici (LR 19/2009, Artt. 16 e 17).

Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia
non avendo una legge regionale in materia, il riferimento è per il Testo Unico (Dpr 380/2001) come modificato dal Decreto appena emanato (DL 40/2010).
Queste Regioni potranno comunque decidere di legiferare a riguardo, ma intanto si può ristrutturare senza DIA.

Piemonte e Veneto

sulla base di leggi regionali precedenti al Testo Unico è richiesta la DIA per le manutenzioni straordinarie, ma dovendo applicarsi tale norma come modificata dal DL 40/2010, non dovrebbe necessitare più.


Nelle Regioni che hanno una Legge Regionale in materia edilizia successiva al Dpr 380/2001, è fatta richiesta di presentazione della DIA per le Manutenzioni Straordinarie. Poiché la legge regionale prevale sul DL nazionale, la DIA continuerà ad essere richiesta. Per questo:

Lombardia
Le opere di manutenzione straordinaria sono considerate interventi edilizi minori per i quali occorre presentare Denuncia di Inizio Attività (LR 12/2005, Art. 41).

Liguria
DIA obbligatoria per gli interventi di manutenzione straordinaria (LR 16/2008, Art. 23) con una “comunicazione di avvio dell’attività” per diversi interventi, tra cui: opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari, interventi di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio, installazione di impianti solari e fotovoltaici (LR 16/2008, Art. 21).

Emilia Romagna
Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo che i Comuni non li assoggettino a permesso di costruire (LR 31/2002, Art. 8).

Toscana
Sono sottoposti a DIA gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (LR 1/2005, Art. 79).

Campania
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati alla denuncia di inizio dell’attività (LR 19/2001, Art. 2).

Umbria
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non classificati come attività edilizia libera, tra cui le manutenzioni straordinarie  (LR 1/2004, Art. 20)


Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, prevale invece la legge regionale, anche se precedente al Dpr 380/2001; anche qui resta l’obbligo di presentare la DIA:

Valle d'Aosta
Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune (LR 11/1998, Art. 61).

Trentino
La manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari è soggetta ad autorizzazione (LP 22/1991, Art. 83).

Alto Adige
Gli interventi soggetti a DIA sono indicati nei regolamenti edilizi comunali (LP 13/1997, Art. 132).

Sicilia
Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione è sostituita da un’autorizzazione del sindaco (LR 37/1985, Art. 5).

 

Opere di Manutenzione Straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria, cioè le “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

Sono interventi di manutenzione straordinaria di interni ed edifici in generale:
- lo spostamento di tramezzi interni,
- i lavori di adeguamento e integrazione dei servizi igienici e delle cucine,
- la costruzione e il cucine;
- costruzione di scale interne;
- ripostigli soppalcati;
- ricostruzione dei pavimenti con rinforzo delle solette,
- la sostituzione di infissi con materiali diversi,
- il rifacimento dei manti di copertura con nuovi materiali,
- il ripristino delle facciate con nuovi materiali,
- le opere accessorie tra cui centrali termiche e ascensori;
- il rifacimento dell’impianto idrico o elettrico.

In merito ad opere esterne:
- movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell'attività agricola;
- opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e a essere rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività;
- serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

A tutto questo, si rammenta che erano già liberalizzati gli interventi di:
- manutenzione ordinaria;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere temporanee per le attività geognostiche.

Gli interventi non possono:
- riguardare le parti strutturali dell’edificio;
- incrementare il numero delle unità immobiliari;
- incrementare i parametri urbanistici (volumetrie e superfici).

Dovranno essere rispettate:
- le disposizioni regionali più restrittive;
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- le altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, ovvero:
- norme antisismiche;
- norme di sicurezza;
- norme antincendio;
- norme igienico-sanitarie;
- norme sull’efficienza energetica.
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La procedura
Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.

Il rispetto delle diverse Norme di settore e tecniche non è più attestato da Tecnico incaricato, ma direttamente dalla Proprietà, che si sarà studiato per bene il tutto... 



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