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Autorizzazione paesaggistica più pesante

Dal 12.01.2010 al 12.02.2010

Il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova normativa relativa all’autorizzazione paesaggistica, non essendo stato prorogato il termine previsto per la disciplina transitoria vigente

Il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova normativa relativa all’autorizzazione paesaggistica, non essendo stato prorogato ulteriormente il termine previsto per la disciplina transitoria e vigente fino al 31 dicembre 2009.
In base all’articolo 146 (commi 2 e 4) del decreto legislativo 42/2004 l’autorizzazione costituisce è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio e il procedimento per il suo ottenimento coinvolge da subito la Soprintendenza secondo la procedura ordinaria prevista dall’articolo 146 l’istanza è presentata alla Regione (che può delegare a Province o Comuni ma solo se dotati di personale specializzato) che, dopo una prima verifica, la invia alla Soprintendenza per il parere vincolante.
A questo punto si aprono due possibilità:
1) se entro 45 giorni la Soprintendenza trasmette il parere vincolante, l’ente competente emana il provvedimento conforme al parere entro 20 giorni successivi;
2) se la Soprintendenza non trasmette il parere, l’ente competente può indire una conferenza di servizi entro 15 giorni.
In ogni caso, decorsi 60 giorni (45+15 gg.) l’ente competente decide in assenza del parere.
Si può dire anche che il CNAPPC con nota del 23/12/2009, ha auspicato una ulteriore proroga e in tale senso ha richiesto al Ministero per i Beni e Attività Culturali un tempestivo intervento mirato all’assunzione di un provvedimento urgente che introduca una ulteriore proroga fino al 31/12/2010 del regime transitorio a causa delle difficoltà che incontreranno le Regioni ad individuare strutture idonee al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

In allegato un articolo de Il Sole 24 Ore  e di Edilportale dedicato alla nuova norma.

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