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Competenze professionali in ambito di beni culturali

Pubblichiamo nota del CNAPPC in riscontro alla Federazione Marche in merito agli affidamenti professionali per gli interventi sul patrimonio culturale, nell’ambito delle attività connesse alla ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, ubicati nei centri storici, o comunque sottoposti a vincolo.

Il CNAPPC ribadisce il principio affermato dall’art. 52 del RD 2537/25, che individua e regola l’oggetto delle professioni di Architetto e di Ingegnere, che recita: “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. n.364/1909 per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto che dall’ingegnere”.


Anche in riferimento alla normativa successiva - in particolare il Dpr 328/2001, il Testo Unico della Ricostruzione, il Codice dei beni culturali D.lgs. 42/2004 - e a numerose sentenze di merito, viene confermata la competenza esclusiva dell’architetto nella progettazione di interventi su edifici vincolati e in generale su beni culturali e di interesse storico artistico.


In conclusione, il CNAPPC specifica che “deve ritenersi illegittimo qualsiasi affidamento a professionisti diversi dagli architetti nell’ambito degli interventi sui beni culturali, ivi comprese le prestazioni per il coordinamento e la direzione dei lavori. Rimane possibile, alle condizioni citate, il compimento delle prestazioni relative alla sola parte tecnica dell’intervento anche agli ingegneri e, nell’ambito della interdisciplinarità richiesta dagli interventi sul Bene Culturale, di tutte le altre competenze professionali richieste”.

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