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Conseguenze delle nuove norme nei rapporti contrattuali tra architetto e committente

Dal 26.03.2012 al 27.04.2012

Circolare del CNAPPC in merito alle modalità di redazione del contratto che regolamenta i rapporti professionali

Circolare del CNAPPC in merito alle modalità di redazione del contratto che regolamenta i rapporti professionali. di seguito una sintesi.
A questo link invece si possono trovare i comunicati del CNAPPC che sono stati pubblicati dal 2011.


La nuova norma stabilisce che il compenso è pattuito tra cliente e architetto sulla base dì parametri che gli stessi liberamente concordano, dovendo il professionista rendere noto al cliente:
- il grado di complessità dell'incarico;
- la previsione clei costi fino alla conclusione dell'incarico stesso;
- gli estremi della polizza di RC professionale con relativi massimali.

Deve essere  quindi  redatto un contratto in forma scritta che descriva l'incarico professionale e ne stabilisca il compenso, riservandosi di rimodularlo in caso di eventuali Varianti successive o di maggiori oneri che dovessero insorgere per cause esterne impreviste ed imprevedibili all'atto dell'affidamento o di forza maggiore; anche ques ti successivi eventuali nuovi oneri dovranno essere esplicita ti in forma scritta;
L'importo è stabilito sulla base di parametri espliciti che il professionista concorda con il cliente e, sulla base delle ultime modifiche, non ci sono limiti nella scelta dei parametri. Ma a titolo esemplificativo, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale Architetti:

  • costo orario relativo alle prestazioni di rilievo;

  • costo orario relativo alla produzione grafica necessaria allo svolgimento della prestazione;

  • costo orario relativo alla definizione e stesura della progettazione nelle sue varie fasi;

  • costo orario relativo allo svolgimento della direzione e contabilizzazione dei lavori (desumibile dal tempo assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori);

  • costo a forfnit da integrarsi con l'utile, in maniera dettagliata ed analitica con, ovvia, aggiunta delle spese (a forfait o a piè di lista).

- Non è escluso che per la determinazione del quantum il professionista possa attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da utilizzare, ovviamente, solo come termine di valutazione senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati. Appare del tutto ragionevole che possano essere utilizzati, quindi , quei parametri usualmente utilizzati fino ad oggi, così come nuovi parametri liberamente scelti purché resi chiari al cliente.

- In caso di contenzioso il giudice si esprime, anche sentito l'Ordine professionale (altra modifica alla norma del DL 1/2012), anche sulla base delle ex tariffe per i 4 mesi successivi alla pubblicazione della Legge e, poi, sulla base di nuovi parametri sostitutivi adottati dal Ministero della Giustizia, per quanto non previsto esplicitamente dal contratto.

- E' fatto divieto agli Ordini professionali di indicare un unico parametro per le prestazioni professionali - che verrebbe considerata una via surrettizia per reintrodurre le tariffe - così come di indicare una unica tipologia contrattuale.



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