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Competenze professionali dei geometri e tecnici diplomati 

Dal 28.11.2011 al 29.12.2011

La Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno recentemente emesso sentenze di notevole interesse per la professione, riconfermando posizioni già più volte espresse  

Si segnala che la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, vertici rispettivamente della giustizia civile ed amministrativa, hanno recentemente emesso sentenze di notevole interesse che delimitano fortemente le competenze dei tecnici diplomati e segnatamente dei geometri.

La Corte di Cassazione, seconda sezione, con la sentenza del 21.03.2011 n. 6402 ha stabilito che per i geometri viene “esclusa, in ogni caso, la competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo”.

La Corte di Cassazione, seconda sezione, quindi, con la sentenza depositata il 02.09.2011 n. 18038 ha ribadito che: “per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell’art. 11 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell’albo”.

Altra netta pronuncia sul punto è stata emessa anche dal Consiglio di Stato, sez. V 28 aprile 2011 n. 2537 che recita: “A norma dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali”.

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