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SCIA non più DIA ?

Dal 29.09.2010 al 30.10.2010

Il Ministero per la Semplificazione Normativa ha sancito l'applicabilità della Segnalazione Certificata a tutto il comparto Edilizio. Un riepilogo dei possibili ambiti di applicazione

L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 (di conversione del dl 78/2010) riformula interamente l’art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

A seguito della richiesta di chiarimenti, anche da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC,  in merito alla applicazione del procedimento di snellimento delle procedure riguardante la denominata SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) a sostituzione delle DIA (Dichiarazione Inizio Attività), è stata emanata dal Ministero per la Semplificazione Normativa una Nota esplicativa che ne sancisce definitivamente la sua applicabilità all’edilizia.
A condizione però che i lavori da compiere non rientrino in categorie di intervento specificamente subordinate ad altra procedura quali:

  • edilizia libera: manutenzioni ordinarie, eliminazione di barriere architettoniche senza alterare la sagoma degli edifici, opere temporanee per ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, serre mobili;

  • interventi soggetti a semplice comunicazione (vedi approfondimento): manutenzioni straordinarie su parti non strutturali degli edifici, pavimentazione di spazi esterni, installazione di pannelli solari, realizzazione di aree ludiche e arredo di aree pertinenziali;

  • interventi soggetti a Permesso di costruire: nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.

Inoltre la Scia non può sostituire la Super-Dia, prevista dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001 (Testo Unico per l’edilizia), che in Lombardia si traduce attraverso la legge 12/2005. Essa sancisce il ricorso alla Dia in alternativa al Permesso di costruire, sveltendo così la procedura amministrativa, per le opere di:

  • ristrutturazione che preveda un edificio diverso dall’esistente, ovvero con aumento delle unità immobiliari, modifica di volume, sagoma e prospetti o, limitatamente ai centri storici, della destinazione d’uso;

  • nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive dichiarata dal Comune in sede di approvazione di tali piani attuativi;

  • nuova costruzione in esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

E' necessario verificare sempre la presenza di vincoli di carattere ambientale, paesaggistico o culturale, in presenza dei quali si potrà usare la Scia solo allegando il parere positivo della Soprintendenza. La Scia, infatti, non può sostituire i nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ma deve accompagnarsi ad essi.

La Scia si applica quindi a:

  • restauro e risanamento conservativo: consolidamento, ripristino, inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari per l’utilizzo dell’immobile;

  • ristrutturazione edilizia, nella quale rientrano anche le demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e sagoma;

  • varianti al permesso di costruire per opere che non incidono su parametri urbanistici e volumetrie, non modificano destinazione d’uso e categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescrizioni del permesso di costruire.


la SCIA permette di iniziare i lavori nello stesso giorno in cui viene fatta la Segnalazione.
La segnalazione dovrebbe avvenire attraverso una semplice comunicazione al protocollo del Comune, accompagnata da:

  • elaborati tecnici necessari (?) per consentire le verifiche tecniche ed amministrative di competenza dell'amministrazione, che ha 60 giorni di tempo per fermare i lavori in presenza di carenza dei requisiti.

    Tale limite può aumentare (?) nel caso di rischio di danni gravi e/o irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

  • Autocertificazioni che sostituiscono i pareri degli organi o degli enti appositi. Si ricorda che in presenza di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000

  • Il parere della Soprintendenza nel caso di intervento su immobile vincolato

Rimane a questo punto da capire come il Comune intenda recepire il nuovo procedimento, dato che nulla è ancora stato pubblicato sul sito dello Sportello Unico e tantomeno comunicato dall’Ufficio relazioni con il pubblico, che ci riferisce di una imminente Circolare a cura del Direttore dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune arch. Giancarlo Bianchi Janetti, esplicativa della nuova procedura.

 
Francesco de Agostini

 


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