Dal 05.07.2010 al 05.07.2011
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici oggetto di Ristrutturazione con ampliamento.
La detrazione del 55% per lavori di riqualificazione energetica in edifici oggetto di ristrutturazione con ampliamento è consentita esclusivamente sugli interventi eseguiti sull’esistente. Non applicabile quindi in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto l’intervento si configura come “nuova costruzione”.
Così spiega la Circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 emanata dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sulle questioni relative alla deducibilità e detraibilità di alcune spese, ai fini della determinazione dell’IRPEF.
Un quesito vaglia la possibilità di fruire della detrazione del 55% in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento o in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti.
L’Agenzia spiega che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), spetta a condizione che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti. Con la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 è stato precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, perché le altre fattispecie costituiscono “nuova costruzione”.
In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio (ex art. 1, comma 344, della Legge 296/2006) dal momento che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo anche dell’ampliamento.
Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente.
Ai fini del calcolo della quota di spesa detraibile, come precisato nella Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.
Riguardo le spese relative all’acquisto della prima casa, è stato chiesto se e a partire da quale data spetta la detrazione del 19% degli interessi di un mutuo stipulato per l’acquisto di una prima casa per la quale, dopo qualche mese, prima della variazione di residenza, viene aperta una DIA per la ristrutturazione.
L’Agenzia spiega che l’art. 15, comma 1, lett. b), prevede la detraibilità, nella misura del 19% e fino a 4.000 euro, degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto della prima casa entro un anno dall’acquisto. Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto, a condizione che la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.