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La Manutenzione Straordinaria è Attività Edilizia Libera: i Comuni recepiscono

Dal 12.04.2010 al 12.04.2011

Con la conversione del D.L. n. 40/2010 in legge, si sostituisce l'art. 6 del Testo Unico, eliminando così le restrizioni previste dalle normative regionali. ma operativamente che accade?

Con la entrata in vigore della legge 22 maggio 2010, n. 73 - conversione del D.L. n. 40/2010 - che all’art. 5 detta disposizioni in materia di attività edilizia, andando a sostituire l’art. 6 del T.U. dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si sono dovute adeguare al decreto anche le regioni che avevano in merito norme più restrittive, tra cui la Lombardia.

Rispetto alla stesura iniziale del D.L., la più importante novità è la cancellazione dell’inciso secondo cui le nuove regole dettate in materia di attività edilizia libera, sono applicabili “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”.

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di capire come tutto questo fosse stato recepito operativamente, dato che ancora nulla sembrava muoversi.
Sollecitato a riguardo, l'Ufficio Pubbliche Relazioni del Comune non ha dato alcuna delucidazione a riguardo.

il 3 Giugno veniva pubblicato il comunicato dell’Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia,  Daniele Belotti congiunto al Direttore Generale,  Bruno Mori:

Interventi edilizi di manutenzione straordinaria: nuova normativa
In data 26 maggio 2010 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2010, n. 73 - conversione del D.L. n. 40/2010 - che all’art. 5 detta disposizioni in materia di attività edilizia, andando a sostituire l’art. 6 del T.U. dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Rispetto alla stesura iniziale del D.L., la norma è stata completamente riscritta in sede parlamentare: tra le novità introdotte, la più importante è la cancellazione dell’inciso secondo cui le nuove regole dettate in materia di attività edilizia libera, sono applicabili “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”.

La modifica, che si pone nel solco dei precedenti provvedimenti anticrisi adottati dal Governo e dal Parlamento nell’ambito della propria politica economico-finanziaria, pare introdurre una disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.

Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste; queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio.

Pertanto, anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.

Il presente comunicato annulla evidentemente il precedente, pubblicato in data 31 marzo 2010 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 40.

Milano, 3 giugno 2010

L’Assessore al Territorio e Urbanistica,  Daniele Belotti
Il Direttore Generale,  Bruno Mori


A seguito di tale comunicato, dopo diverse sollecitazioni verbali e scambi diretti con gli uffici comunali, La presidenza dell'Ordine degli Architetti di Milano scriveva al Direttore dello Sportello Unico, arch. Giancarlo Bianchi Janetti e l'assessore Carlo Masseroli la seguente comunicazione:

Oggetto: Interventi edilizi di manutenzione straordinaria:
                  nuova normativa legge 22 maggio 2010 n. 73.

      A seguito dell’entrata in vigore della legge sulle semplificazioni del 26 maggio scorso, molti iscritti ci chiedono chiarimenti sulla applicabilità della stessa nel Comune di Milano.

Abbiamo quindi pubblicato sul nostro sito e inviato via news agli iscritti il Comunicato dell’Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti del 3 giugno 2010 nel quale si dice che “…..anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati”.

Contro questa comunicazione ufficiale della regione si esprime, a quanto ci risulta, l’arch. Bianchi Janetti che sostiene che “la norma non è applicabile in Lombardia”.

Vi chiediamo cortesemente di comunicarci nel più breve tempo possibile le Vostre motivate decisioni nel merito affinché possiamo rispondere con sicurezza agli architetti iscritti al nostro Ordine.

      Cordiali saluti

Il Presidente dell’Ordine
dr.arch. Daniela Volpi


a tale comunicazione, oggi 17 giugno è pervenuta risposta dell'Ufficio dell'arch. Giancarlo Bianchi Janetti, che di seguito riportiamo:

Essendo pervenuta solo in data 16 giugno 2010 ore 17,21  la lettera dell''Assessore Belotti indirizzata ai Sindaci della Regione Lombardia, considero superate le perplessità che avevo palesato verbalmente in merito alla disapplicazione in Lombardia del DPR 380, anche alla luce di quanto sostenuto dalla Regione  in merito all'art. 27 dello stesso, in assenza di un pronunciamento ufficiale della Regione stessa.

Provvederò a breve ad adeguare la modulistica del Settore e ad impartire disposizioni organizzative.

Cordiali saluti.

Arch. Giancarlo Bianchi Janetti
Direttore  Settore Sportello Unico per l'Edilizia
Comune di Milano




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