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Detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

Dal 16.02.2010 al 16.04.2010

Dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di trasmittanza necessari per accedere allo sgravio fiscale, con alcune specifiche per impianti a biomasse

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio, il Decreto 26 gennaio 2010 che aggiorna il DM 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.
Tali disposizioni saranno operative dal 15 marzo 2010.
Entro tale data l’Enea dovrà adeguare il sito internet attraverso il quale chi intenda avvalersi delle detrazioni del 55% trasmettono la documentazione.

Ai fini della detrazione fiscale del 55%, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare:

- Per le strutture opache verticali, i limiti scendono (es.: in zona climatica A, da 0,56 a 0, 54); per le coperture i valori si riducono nelle zone da A a D (es.: da 0,34 a 0,32) e restano uguali in zona E ed F. Per i pavimenti i valori aumentano (es.: da 0,59 a 0,60 in zona A), mentre per le chiusure apribili e assimilabili, aumentano i valori relativi alle zone E ed F e scendono quelli relativi alle zone A e B.

Nuova interpretazione, che passa da "finestre comprensive di infissi" del DM 11 marzo 2008 a "chiusure apribili e assimilabili" che, come spiega la nota alla tabella in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio, comprende (oltre alle finestre vere e proprie) porte, finestre e vetrine anche non apribili.

Qualora l’intervento oggetto della detrazione fiscale del 55% includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, alle condizioni di cui al DM 11 marzo 2008, il nuovo DM 26 gennaio 2010 aggiunge:

- per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a del Dlgs 192/2005, come previsto dall’art. 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59;

- i soggetti che intendono detrarre le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, devono dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.

Inoltre, ai soli fini della detrazione del 55%, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

Per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e della trasmittanza dell’involucro edilizio, il DM 11 marzo 2008 faceva riferimento all’allegato I del Dlgs 192/2005 (Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici).
Il DM 26 gennaio 2010 modifica questa norma e dispone che si utilizzino le metodologie di calcolo di cui all’art. 3, del Dpr 59/2009. Inoltre, viene precisato che l’uso dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di cui all’allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente allo schema riportato all’allegato 2 al DM 26 giugno 2009.

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