Dal 13.07.2009 al 13.08.2009
Entra in vigore il 1° settembre 2009 il nuovo Codice Deontologico per la professione di Architetto
Nel preambolo viene descritta la professione di Architetto, evidenziato il ruolo riconosciutogli dalla Società e richiamati i valori tutelati dal codice deontologico.
Il nuovo testo, scaturito da un confronto degli organi territoriali rappresentativi, ha accolto le indicazioni e le valutazioni espresse dall’Antitrust con particolare riferimento alle disposizioni sulla concorrenza e sulle Tariffe professionali.
Sono state riconfermate le norme sulla pubblicità e sull’informativa già modificate nel 2007.
E’ stata introdotta la figura del tirocinante e disciplinato il ruolo di quest’ultimo nei rapporti con l’Architetto.
E’ stato introdotto all’art. 7 il dovere di aggiornamento della propria preparazione professionale che deve essere curato con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative di formazione; costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale che derivi dall’inosservanza del dovere di curare costantemente la propria preparazione (art. 37).
Completamente riformato l’articolo relativo ai ruoli e cariche istituzionali (commissioni edilizie, urbanistiche ecc.): non è più prevista l’incompatibilità per il libero professionista di rivestire il ruolo di membro di commissioni, ma viene imposto il dovere di curare “che le modalità con cui svolge il proprio mandato presso le istituzioni siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri”. Costituisce aggravante l’avere compiuto, nell’espletamento del mandato presso le istituzioni, reati che comportano un pregiudizio dei valori tutelati dal codice deontologico (art. 21).
Ecco il link dove scaricare il testo del codice in vigore dal 1 gennaio 07 e il nuovo codice valido dal primo settembre 09.
Per approfondimenti del CNA.