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Decreto Bersani

Dal 01.01.2008 al 31.12.2008

E' stato convertito in Legge 248 del 4/8/2006 (Supplemento ordinario N. 183/L della G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006-serie generale) il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Ripubblichiamo l'art. 2 con le modificazioni della Legge di conversione:

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'Ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 2233 del codice civile, così come modificato dalla resente legge.
"Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali."

 

documento assemblea presidenti 7 luglio 2006

comunicato CUP 5 luglio 2006

Emendamenti richiesti dal CUP

Lettera dei Consiglieri dell'Ordine di Milano 20 Luglio 2006 e suo Allegato

Determinazione n.2 del CNA e allegato

Lettera del Presidente CNA, arch. Raffaele Sirica, agli iscritti e suo allegato

Circolare n.1 CUP

Documento del Co,Di.Arch. Milano e Monza all'On. Zaccaria

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