Dal 02.05.2016 al 02.06.2016
Per gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, compreso i recuperi di sottotetti, in corso alla data del 10 aprile 2016, urge presentare attestato di resistenza sismica. Vediamo come
Abbiamo ricevuto dal direttore dello sportello unico architetto Paola Viganò sabato 23 aprile alle 18.30 la seguente comunicazione che tempestivamente provvediamo a pubblicare
In relazione all'entrata in vigore il 10 aprile 2016 della nuova zonizzazione sismica e della L.R. 33/2015, nonché dell'approvazione, con la DGR n. X/5001, delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, è prevista per le costruzioni in corso la consegna della denuncia di cui all’art.104 del DPR 380/2001.
Tale adempimento è necessario per gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione (compresi i recuperi dei sottotetti) in corso alla data del 10 aprile 2016.
Al fine di adempiere a quanto sopra devono essere depositati, entro il 26 aprile 2016, i moduli 3 e 4 previsti dalla predetta DGR n. X/5001 debitamente compilati e completi degli allegati.
Il deposito, in duplice copia, dei moduli dovrà avvenire presso l'Ufficio Protocollo del Settore Sportello Unico per l'Edilizia di Via Bernina, 12 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
I moduli editabili, da consegnare in forma cartacea sono per ora disponibili sul sito del Comune di Milano, nella pagina dello Sportello Unico per l’Edilizia, in attesa che venga attivata la piattaforma digitale, promossa dalla Regione Lombardia che dovrebbe entrare in funzione a breve.
In caso venisse accertata la violazione di tale obbligo, è prevista l’emissione di ordinanza di sospensione dei lavori e la comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo eventualmente volto all’annullamento del titolo.
In via collaborativa e al fine di evitare per quanto possibile tale necessità in relazione agli innumerevoli interventi in corso, chiedo di darne comunicazione agli iscritti
Cordiali saluti
IL DIRETTORE DEL SETTORE
Arch. Paola Viganò
Venerdì 29 aprile la CROIL, Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, disponeva un approfondimento del tema a seguito della risposta degli uffici dello sportello unico ad un quesito nel merito. In esso la dirigente del settore arch. Paola Viganò specifica che:
"Per nuove costruzioni sono infatti da intendersi, ai sensi del Testo Unico dell’Edilizia, anche gli ampliamenti e le sopraelevazioni.
Un intervento di recupero del sottotetto che non abbia comportato sopraelevazione non è da intendersi soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 104 del D.P.R. stesso."
per il CROIL e il suo presidente ing. Augusto Allegrini, si ritiene definitivamente chiarito per quali costruzioni in corso siano da presentare i moduli 3 e 4 dell'allegato I della nuova Legge Regionale sismica. di seguito l'approfondimento proposto:
Si fa comunque notare che:
1. i moduli 3 e 4 parlano di "opera" e per opera va intesa esclusivamente, nel caso di sopraelevazione o di ampliamenti, la parte in sopraelevazione o in ampliamento;
2. dal momento che il 26 aprile scorso è scaduto il termine previsto di legge per la presentazione, si fa comunque notare la frase seguente dell'arch. Viganò: "Qualora nelle more degli accertamenti, lo Sportello Unico possa constatare che nel frattempo gli interessati hanno provveduto a regolarizzare, anche oltre il termine, terrà conto dell’avvenuta consegna e provvederà alla verifica prevista dalla normativa di quanto consegnato."
3. al fine di maggiormente aiutare i colleghi all'interpretazione normativa nel caso di interventi su edifici esistenti, di cui agli ultimi quesiti pervenuti, si riporta il parere emesso dalla Commissione strutture di Milano nel 2010:
Adeguamento di edificio in caso di recupero sottotetto a fini abitativi
Pubblicato il: 29/04/2010
V'è un caso di edificio esistente con sottotetto non abitabile; dovendo recuperare il sottotetto ai fini abitativi sorge la necessità di innalzare le falde della copertura.
Il caso ricade nel punto 8.4.1 delle NTC. Devo procedere all' adeguamento di tutto l’edificio o, verificando che l’incremento dei carichi in fondazione non è superiore al 10%, posso evitare l’adeguamento?
Risposta del 26 aprile 2010
La risposta si può ricavare dalla lettura più attenta del paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche che definisce l'intervento di adeguamento, per il quale è necessario l'adeguamento sismico di tutto lo stabile e dalla successiva lettura del paragrafo 8.4.3 sia delle norme sia della circolare C8.4.3.
8.4.1 E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
omissis....
Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerato sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).
Quindi la sopraelevazione nel senso dell'innalzamento delle falde di copertura, a parità di numero di piani, non è una sopraelevazione ai sensi della lettera a).
Invece la variazione di destinazione d'uso ricade in pieno nella lettera b), ma se l'incremento di carichi globali in fondazione è inferiore al 10% ancora è consentito non procedere all'adeguamento di tutto il fabbricato ma solo a quello del solaio sottotetto e del tetto.
Tuttavia bisogna controllare anche i successivi paragrafi 8.4.3 e C8.4.3 che recitano:
8.4.3 Riparazione o intervento locale. In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti …omissis.
C8.4.3 Riparazione o intervento locale. Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parte di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento di carichi verticali statici. ...omissis.
In conclusione: se l'aumento di carico globale in fondazione dovuto al recupero del piano sottotetto ed al rifacimento della copertura è inferiore al 10% e non vi sono variazioni di rigidezza importanti a fini della ridistribuzione dei carichi orizzontali e verticali, si può non procedere ad adeguare tutto l'edificio.