Caricamento...

Società tra Professionisti e loro regime fiscale

Dal 16.04.2013 al 16.05.2013

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2013 n. 81 il Decreto Ministeriale che istituisce e regola le Socità di Professionisti. Un approfondimento del nostro fiscalista dott. Attilio Marcozzi

Pubblicato sulla G.U. del 06 aprile 2013 n. 81 il  "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183".
A riguardo riceviamo e volentieri pubblichiamo un approfondimento del nostro fiscalista dott. Attilio Marcozzi dedicato al regime fiscale delle Socità tra Professionisti, accompagnato da un paio di articoli di approfondimento tratti dal Sole 24 ore del 6 aprile 2013 in merito al regolamento che ne regola la gestione e del regime fiscale 'per competenza' della socità stessa.
Infine una Circolare del Consiglio Nazionale Architetti dedicata all'approfondimento del tema.


Il recente regolamento attuativo (34/2103) delle norme introdotte dalla Finanziaria 2012 che  ha previsto la possibilità, per i professionisti, di esercitare la propria attività anche in forma societaria ha disciplinato solo l’aspetto civilistico; nulla è stato specificato in merito al regime fiscale, ossia alla natura del reddito prodotto dalla società. In particolare, se il reddito della società va tassato secondo il principio del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In mancanza di una norma specifica, la forma societaria scelta per l’esercizio dell’attività professionale dovrebbe determinare il regime fiscale applicabile alla stessa.
In caso, quindi, di costituzione di una Srl (non in trasparenza) le regole fiscali da applicare saranno quelle tipiche di questa forma societaria, e cioè l’imputazione delle componenti economiche positive e negative secondo il principio “di competenza” e i relativi redditi assoggettati ad IRES. I soci saranno tassati “per cassa”, al momento dell’eventuale distribuzione di un dividendo, sulla base del tipo di partecipazione posseduta (qualificata / non qualificata).
Se viene scelta la forma di una società di persone (Sas o Snc), secondo le regole generali del reddito di impresa, verrà applicato il principio “di competenza” per l’imputazione delle componenti economiche positive e negative, mentre il reddito conseguito sarà imputato ai singoli soci “per trasparenza”, cioè indipendentemente dall’effettiva distribuzione.
La natura del reddito prodotto non determina solo il regime di determinazione del reddito (per competenza o per cassa), nel caso del principio di competenza, infatti, la società di professionisti non subirebbe la ritenuta di acconto alla fonte ex art. 25, DPR n. 600/73.

E’ molto probabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca un chiarimento “ufficiale” sul trattamento fiscale delle società tra professionisti, per il momento, si ritiene utile  evidenziare i chiarimenti forniti in passato dalla stessa Agenzia per le “società tra avvocati” e per le “società d’ingegneria”.
Società tra avvocati
Nella Risoluzione 28.5.2003, n. 118/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che la società tra avvocati, di cui al D.Lgs. n. 96/2001, “per quanto non espressamente previsto, è disciplinata dalle disposizioni che regolano la società in nome collettivo”, ha precisato che la stessa non ha natura commerciale e di conseguenza:
-    il reddito prodotto va considerato di lavoro autonomo, anche se la società tra avvocati è stata costituita nella forma di snc (e, quindi, applicazione principio “di cassa”);
-    ai compensi, alla stessa dovuti, va applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
Società d’ingegneria
Nella Risoluzione 4.5.2006, n. 56/E, l’Agenzia, ha rilevato che ai sensi dell’art. 17, Legge n. 109/94 “per «società d’ingegneria» si intendono «le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (...), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni”, e che:
-    il reddito conseguito va considerato reddito d'impresa (applicazione principio “di competenza”);
-    ai compensi, alla stessa dovuti, non va applicata la ritenuta d'acconto.

Da ultimo, si ritiene utile evidenziare che anche l'inquadramento previdenziale attribuibile ai singoli soci presenta margini di incertezza.
I soci professionisti dovrebbero rimanere iscritti alle rispettive Casse previdenziali di appartenenza e per tali soggetti dovrà essere individuata la base imponibile  previdenziale da assoggettare al contribuito c.d. “soggettivo”. Mentre, per i soci non professionisti, è probabile che venga prevista l'iscrizione all'INPS (Gestione IVS o separata).
Infine, dovrà essere regolata la modalità di applicazione del contributo integrativo soprattutto in presenza di soci professionisti iscritti in Ordini / Albi diversi, nonché di soci non professionisti.
 

Potrebbe interessarti

02.04.2026 Call

Aware: open call per giovani architetti under 35

Nell’ambito del progetto europeo "AWARE. Architecture With an Approach of Regeneration and Empowerment", la Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano lancia una call aperta per coinvolgere giovani architetti under 35 nel progetto per il biennio 2026–2027. Le candidature sono aperte fino all’8 maggio 2026. La presentazione della call si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 17 in webinar.

Scopri di più
01.04.2026 Architetti

Call per la selezione di Tutor di Tirocini Professionali - 2026

L'Ordine di Milano ripropone la call per la ricerca di Tutor che svolgano compiti di supporto, di verifica e validazione delle esperienze di Tirocinio Professionale.

Scopri di più
31.03.2026 Ordine

Assemblea di Bilancio Consuntivo 2025

L'assemblea per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2025 dell'Ordine è convocata per il 20 aprile 2026 alle ore 17.30 in via Solferino 17.

Scopri di più

CONTATTACI

Ordine Architetti P.P.C. Della provincia di Milano

C.F. 80138830155

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 1 segreteria@ordinearchitetti.mi.it segreteria@oamilano.it (PEC)

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DELLA PROVINCIA DI MILANO

C.F. e P.iva 12392280157

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 390 fondazione@architettura.mi.it fondazione@oamilano.it (PEC)

UFFICIO STAMPA

BEYOND
REPUTATION & MEDIA
Francesco Cianfanelli architettimilano@beyondpress.it Tel. +39 328 7698779
SEGUICI SU