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Decreto per la crescita

Dal 24.01.2012 al 24.02.2012

Professioni: le tariffe restano solo nei contenziosi. Obbligo di preventivo scritto. Possibilità di tirocinio durante gli studi. Ecco le novità per i professionisti

Pubblichiamo, oltre ai tratti salienti del decreto, un'intervista televisiva del nostro Presidente Daniela Volpi.

 

Il decreto che sancisce le liberalizzazioni votato dal governo il 20 gennaio, contiene diverse novità riguardanti la riforma delle Professioni: liberalizzazione delle tariffe, che rimangono un riferimento solo per i contenziosi, in base a nuove tabelle che verranno predisposte dal Ministero. Obbligo del Professionista di preventivo scritto e di assicurazione. Possibilità di tirocinio durante gli studi.
Ecco le novità per i professionisti nel decreto per la crescita.

Per i professionisti, l'art. 9 al capo III prevede:

  1. la definitiva abolizione delle tariffe professionali così come regolamentate dal sistema ordinistico.
    Nei casi liquidazione giudiziale, il compenso del professionista sarà determinato in base a parametri stabiliti con decreto del Ministero della Giustizia.

  2. E' previsto che il compenso sia pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili riguardo il grado di complessità dell’incarico e conseguentemente i propri oneri, ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico

  3. deve indicare i dati della polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

    L’inosservanza di queste norme costituisce illecito disciplinare

  4. per i giovani, si prevede la possibilità di tirocini propedeutici all'iscrizione negli albi professionali già durante l’ultimo biennio di studi, prima del conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
    Il tirocinio o la pratica, di durata massima di 18 mesi. È stata però cancellata la norma, introdotta con la Legge 148/2011, che prevedeva un equo compenso per i tirocinanti.

  5. Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi. La disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell’art. 39 del DL 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.

Per il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, “l’aver lasciato il riferimento ai parametri nei contenziosi è un atto di buona amministrazione, tutto a vantaggio dei cittadini e del buon governo dell’economia e della giustizia”. “Per quanto riguarda, poi, il preventivo obbligatorio - continua il Cnappc -, condividiamo la norma che consideriamo utile per un rapporto trasparente con i clienti, ai quali non ci si dovrà limitare a preventivare i costi ma, occorrerà descrivere dettagliatamente la complessità della prestazione professionale”.

“Il tirocinio misto, prima all’università e poi negli Studi professionali - aggiunge il Cnappc - può essere un’ottima soluzione, purché, anche in collaborazione con il Ministro Profumo, si disegni un percorso virtuoso che colleghi la scuola al tirocinio fino all’esame di Stato e che migliori la qualità dei neo professionisti senza ostacolarne l’accesso al mercato”.
“Molto positivo il giudizio sulla possibilità di accesso ai Confidi da parte degli architetti che soffrono del vero “spread” che misura la distanza dei pagamenti da parte dei clienti (da sei mesi dei privati ad oltre un anno la P.A.) e il credito bancario, che nei casi migliori arriva a 60 giorni”.


Francesco de Agostini


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