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Contribuenti minimi: dal 2012 “nuovi” e "vecchi"

Dal 20.12.2011 al 10.02.2012

Da gennaio 2012 nuovo regime per i contribuenti minimi, ovvero sotto i 30.000€ di fatturato, che beneficeranno di una imposta forfettaria del 5%. Vediamo in dettaglio come

Riceviamo dal nostro consulente fiscale dott. Attilio Marcozzi una nota dedicata al nuovo regime di imposte per fatturati inferiori ai 30.000 euro, dove sono riconosciute qualche agevolazione in più per i giovani professionisti che avviano la propria attività.
Particolare attenzione per chi già usufruiva del regime dei minimi e che da quest'anno non rientra nei parametri, in quanto tenuti sin da gennaio a fatturare con IVA.

Ci segnala altresì che coloro che adotteranno i “nuovi” minimi applicheranno un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 5%, molto più bassa rispetto all'aliquota della ritenuta di acconto del 20%, determinando così inevitabilmente delle posizioni a credito di imposta.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 è stato stabilito che i compensi dei “nuovi” minimi non dovranno più essere assoggettati a ritenuta di acconto, da parte del sostituto di imposta, previa consegna di un'apposita dichiarazione per provare il regime adottato.


Vediamo in dettaglio quali le condizioni per accedervi.


Premessa
Dal 1° gennaio 2012 scomparirà il “vecchio” regime dei contribuenti minimi che pagavano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 20% e sarà introdotto un “nuovo” regime con un’imposta forfetaria del 5%. Il “nuovo” regime dei contribuenti minimi si applica per chi avvia l’attività nel 2012 (o l’ha già avviata a partire dal 1° gennaio 2008) per un periodo massimo di 5 anni, limite che potrà essere superato dai più giovani, che possono rimanere nel regime fino al compimento del 35° anno di età.
Coloro che, pur avendo i vecchi requisiti (cd. “vecchi” minimi), ma non quelli previsti dalla norma in vigore dal 2012, avranno diritto ad alcune semplificazioni ma diventeranno contribuenti ordinari IVA, eseguendo il conguaglio IVA a debito o a credito in sede di liquidazione annuale. Questi soggetti, a partire dal 1° gennaio 2011, saranno tenuti ad emettere fatture con IVA.

La nuova norma
A partire dal 2012 aumentano i regimi contabili semplificati per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa o un’arte o professione, per effetto della riforma introdotta dall’art.27 del D.L. 6 luglio 2011 n.98. Al tradizionale regime di contabilità semplificata si aggiungono, infatti:

- il “nuovo” regime dei minimi, che sarà fruibile soltanto da chi avvia l’attività dal 2012 o l’ha già avviata a partire dal 1° gennaio 2008 e che si applica nell’anno di inizio dell’attività e nei quattro anni successivi;

- il “vecchio” regime dei minimi per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 244/2007, ma non di quelli necessari per accedere a quello “nuovo”.

Per accedere al nuovo regime dei minimi non è richiesta un’età minima o massima. I giovani sono stati, però, agevolati, prevedendo l’applicazione di detto regime anche oltre il quarto anno successivo, fino al periodo di compimento del 35° anno di età. Se, ad esempio, un professionista inizia l’attività nel 2012, all’età di 25 anni, potrà fruire del regime fino al 2022 (anziché fino al 2016).
Le nuove condizioni previste per l’accesso al regime sono sostanzialmente analoghe a quelle attualmente previste per il regime delle nuove iniziative produttive. In particolare, è stato stabilito che è necessario:

- non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’arte o professione o un’attività d’impresa, anche nell’ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;

- non proseguire l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

- non proseguire un’attività d’impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell’anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30.000 euro.

L’art. 27 richiama espressamente l’intera normativa che disciplina il regime dei minimi; restano, pertanto, applicabili anche gli altri requisiti attualmente previsti e che vanno rispettati nel corso della vigenza del nuovo regime.
Per chi applicherà il nuovo regime è stata prevista la riduzione dal 20 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sul reddito e non devono applicare l’IVA. L’Agenzia delle entrate ha precisato, nella circolare 30 maggio 2011 n.24/E, che i contribuenti minimi non sono tenuti ad effettuare le comunicazioni ai fini dello “spesometro”.

Ritenute: sul reddito, determinato in base al criterio di cassa, resta applicabile, in luogo dell’imposizione progressiva, l’imposta sostitutiva, la cui aliquota è stata ridotta al 5% (anziché il 20%).

Per gli esercenti arti e professioni che si avvalgono del nuovo regime dei minimi la ritenuta del 20% risulta, però, tale da far sempre emergere, in assenza di altri redditi, situazioni creditorie, atteso il rilevante differenziale di aliquota rispetto a quella del 5% prevista per l’imposta sostitutiva. Si tratta di un inconveniente in merito al quale è chiamata ad esprimersi l’Agenzia delle entrate.

Requisiti dei nuovi minimi dal 2012
Come detto, i “nuovi” minimi del 2012 devono comunque possedere i requisiti previsti dal vecchio regime. In particolare, per applicare il regime dei minimi, nell’anno solare precedente il contribuente:

- non deve avere effettuato cessioni all’esportazione;

- non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;

- non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro (il valore dei beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche da privati; per i beni strumentali solo in parte usati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo rileva un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);

- non deve essere titolare di un reddito di partecipazione in una società di persone o partecipare ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, di cui all’art.5 del Tuir, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art.116 del Tuir.

“Vecchi” minimi dal 2012
La nuova norma prevede particolari semplificazioni per coloro che, pur avendo i vecchi requisiti, ma non quelli previsti dalla norma in vigore dal 2012, non potranno più applicare il regime dei minimi. In particolare, essi saranno esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA (ma saranno ugualmente tenuti ad addebitare l’IVA ai clienti e al versamento dell’IVA su base annuale).

I “vecchi” minimi dall’1.1.2012 devono applicare l’IVA, esercitando la rivalsa e detraendo l’imposta assolta sugli acquisti, e versarla in unica soluzione entro il termine previsto per l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale (che va presentata, così come la comunicazione annuale).

L’esonero dalla tenuta delle scritture contabili non è tuttavia una vera semplificazione dato che questi soggetti sono, comunque, tenuti a presentare a fine anno le dichiarazioni annuali. Resta inteso che, nonostante l’esonero, nulla vieta ai contribuenti di registrare in forma libera e in un qualsiasi libro o documento di riepilogo, le entrate e le uscite per determinare il reddito di lavoro autonomo, o l’IVA in sede di conguaglio annuale.
I “vecchi” minimi dal 2012 saranno altresì esenti dall’IRAP. In pratica, diventeranno contribuenti ordinari IVA, eseguendo solo il conguaglio IVA, a debito o a credito, in sede di liquidazione annuale, e saranno contribuenti semplificati ai fini IRPEF. Saranno inoltre soggetti al controllo induttivo mediante gli studi di settore.
Per i “vecchi” minimi, la determinazione del reddito avverrà in modo analitico (compensi meno spese per i professionisti) e il reddito sarà soggetto alle normali aliquote progressive IRPEF e alle eventuali addizionali regionali e comunali all’IRPEF. È anche prevista la cessazione del regime agevolato per i “vecchi” minimi a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di legge, ad esempio, per la persona fisica che supererà il limite di 30mila euro nel 2012.

Il regime del “forfettino”
Occorre infine rilevare che la norma sui nuovi minimi, in vigore dal 2012, non ha soppresso l’art.13 della legge 23 dicembre 2000 n.388, in vigore dal 2001, che prevede un regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese dalle persone fisiche. La persona fisica che inizia l’attività può applicare, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Il regime sostitutivo, denominato "forfettino", è applicabile alle seguenti condizioni previste dal comma 2 dell’art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n.388:

- il contribuente non deve avere esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata, un’attività d’impresa ovvero artistica o professionale, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell’esercizio di queste ultime attività;

- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa;

- l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta non deve superare il limite di 30.987,41 euro per gli esercenti arti e professioni. L’Agenzia ha precisato, nella circolare 20 giugno 2002 n.55/E, che in caso di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta il limite non deve essere ragguagliato all’anno;

- devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Il “nuovo” regime dei minimi è, però, applicabile per più anni (almeno 5 anziché 3) rispetto al “forfettino”, prevede maggiori semplificazioni e l’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta (5% anziché 10%).


Tavola sinottica sui tre regimi "minimi"



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