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Riforma degli ordini professionali e Società tra professionisti

Dal 14.11.2011 al 15.12.2011

Le novità introdotte con la Legge di stabilità. Eliminato ogni riferimento alle tariffe professionali e istituite le società di professionisti. Il CNAPPC contesta il testo approvato

Il DL 138/2011 convertito nella Legge 148/2011 denominata "Manovra bis" all'art.3 ha introdotto principi di liberalizzazione nella disciplina delle professioni e di riforma degli ordinamenti professionali su questi temi:
Accesso alla professione, obbligo di formazione continua, tirocinio retribuito, obbligo del contratto scritto e definizione del compenso, assicurazione obbligatoria, distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico, pubblicità informativa libera (come altrove approfondito).
Questa riforma dovrà essere attuata attraverso lo strumento del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto e quindi entro l'agosto 2012.

La Legge n.183 del 12/11/2011, più nota come "Legge di stabilità 2012", ha introdotto all'art.10, modificando in parte la manovra bis, due importanti elementi di novità:
1) Viene cancellato ogni riferimento alle Tariffe professionali per il calcolo del compenso spettante al professionista.
Se il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, o nei casi in cui la prestazione sia resa nell’interesse dei terzi, continuano a trovare applicazione le Tariffe previste con il decreto ministeriale (DM 4 aprile 2001);
2) È consentita la costituzione di società tra professionisti aperte anche ai soci di capitale senza limitazioni di quote minoritarie per questi ultimi.

Il CNAPPC ha espresso nel merito un  totale dissenso:

Consiglio Nazionale Architetti
"il nuovo Governo valorizzi le competenze" - "vanno eliminate le storture introdotte nella Legge di stabilità".

 
Roma, 14 novembre 2011.
"Totale dissenso su alcune delle norme che riguardano le professioni - inserite, all'ultimo istante, dal Ministro Tremonti nella Legge di stabilità - e diverse da quelle preparate dai Ministeri competenti.
Abbiamo contribuito a realizzare una Riforma innovativa che tenesse conto, allo stesso tempo, delle esigenze del mercato e del rispetto dell'autonomia e del valore sociale delle libere professioni, ma aver eliminato ogni riferimento, anche solo informativo, alle tariffe professionale non sarà solo lesiva proprio della dignità dei professionisti, ma esporrà i consumatori a truffe come quelle che già circolano su internet dove per 50 euro si offrono prestazione professionali complesse".

Così il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

"Aver eliminato ogni limite di investimento non professionale nelle costituende società di professionisti, oltre ad aver tolto loro la riserva di amministrazione, renderà facile l'infiltrazione di capitali mafiosi che potranno facilmente orientare - ad esempio - progettazione, direzione dei lavori e collaudi nell'industria delle costruzioni".

"Chiederemo al nuovo Governo - conclude il Consiglio Nazionale - di correggere immediatamente queste storture che nulla hanno a che fare con la regolazione di una sana economia liberale, con l'apertura del mercato e  con la competizione professionale e che, invece, porteranno alla emarginazione di centinaia di migliaia di professionisti con gravi ricadute in termini di disoccupazione e consumi".


Testo del Art. 10.
(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordina- menti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princ?pi:».

2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

3. E` consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società` il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previa- mente comunicato per iscritto all’utente;
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società e` incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società e` soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E` ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.


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