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Adeguamento IVA

Dal 10.10.2011 al 01.12.2011

Alcune specifiche riguardanti l'emissione delle fatture e loro adeguamento IVA

Alcune delucidazioni in merito all'emissione delle fatture dopo l'entrata in vigore del decreto sviluppo

Oggetto: Legge 14 settembre 2011 n. 148  (Conversione decreto sviluppo) - adeguamento IVA.

Con riferimento al provvedimento legislativo in oggetto e, in particolare, alle disposizioni che incidono sul regime impositivo dell'IVA appare utile riportare quanto espresso in proposito dal consulente in materia di questo Consiglio Nazionale.

A partire da sabato 17 settembre, sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato DL 138/2011, ivi compreso l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal 20 al 21%.  Restano invece invariate le aliquote ridotte del 4 e del 10%.
Il provvedimento in esame modifica l'art. 16 del DPR 633/72, disponendo testualmente che "L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione". Ricordiamo che l'aliquota ordinaria era stata elevata dal 19 al 20 per cento, con decorrenza dal 1ottobre 1997, dall'art. l DL 29 settembre 1997, n. 328.

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, pertanto:

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;

  • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;

  • le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti Costitutivi o  traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;

  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in patte, della prestazione.

Il soggetto IVA può ricorrere alla fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica l'aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all'IVA al 20%
Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l'aliquota del 21%.
Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria è stata emessa prima di tale data.

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici indicati dall'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc. ), l'IVA diventa esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.

Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l'aliquota IVA del 20% se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima del 17 settembre.
In particolare, anche per i servizi resi da professionisti ai fini Iva valgono le regole dettate dall'art.6 del DPR n.633/72 per i servizi in generale, in ordine al momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini Iva.
Tale norma statuisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione. Se, tuttavia, anteriormente al verificarsi dell'evento su indicato o indipendentemente da esso sia emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Pertanto, ai fini della individuazione della decorrenza delle novità normativa, le fatture/parcelle emesse o ricevute entro il 16/9 non sono soggette alla variazione di aliquota che, pertanto, si cristallizza al 20% anche se la fattura/parcella risulta tnttora non ancora pagata.

In merito ai preavvisi di fattura o di parcella emesse ante 16/9 e non saldate, si segnala che il professionista che abbia emesso preavvisi di fattura o parcella con aliquota 20% che non siano stati pagati entro il 16/9 dovrà fare attenzione a riemetterli con la nuova aliquota o comunque a fatturare conia nuova aliquota gli importi che dovessero essere saldati a far data dal 17/9.

Nell'auspicio di aver fornito indicazioni utili ad un maggiore chiarimento della materia, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Tesoriere
(arch.  Pasquale Felicetti)

Il Consigliere segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arcll. Leopoldo Freyrie)



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