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Sanatoria catastale: proroga al 30 aprile

Dal 14.03.2011 al 13.05.2011

Il decreto 'Milleproroghe' ha esteso al 30 aprile i termini della Sanatoria Catastale per la dichiarazione degli 'immobili fantasma', introdotta con la finanziaria.

Il decreto “Milleproroghe” ha esteso al 30 aprile i termini della Sanatoria Catastale per la dichiarazione degli “immobili fantasma”, introdotta con la finanziaria.
Comunque possibili gli adempimenti dopo la scadenza tramite comunicazione formale di avvenuto incarico a  professionista abilitato.

Non va presentata domanda in caso di:

- modifica esterna di fabbricati ampliati ma senza incidere sul perimetro
- per gli immobili rurali
- gli immobili classificati come F - androni e scale
- le particelle censite al Catasto terreni
- gli edifici diroccati o in corso di costruzione
- spostamento di pareti interne che non crea nuovi vani

E’ possibile consultare gli elenchi dei Comuni in cui sono situati i fabbricati non dichiarati in Catasto, o che hanno perso il requisito di ruralità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche attraverso il sito dell’Agenzia del Territorio, indicando provincia, comune e/o dati censuari.

I titolari di diritti reali sugli immobili presenti negli elenchi devono dichiararli al Catasto Edilizio Urbano.
La denuncia deve essere predisposta da un tecnico abilitato e va presentata in caso di cambiamenti nello stato dei terreni per l’edificazione di una costruzione che possa essere considerata come immobile urbano.

In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, l’Agenzia del Territorio provvede all’accatastamento d’ufficio attribuendo una rendita presunta al proprietario dell’immobile che, insieme alla rendita definitiva, produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.

Nel caso in cui un soggetto risulti titolare di un diritto reale su un terreno sul quale risultano fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto, i cui dati in possesso dell’Agenzia del Territorio non corrispondano alla situazione reale, quali ad esempio, fabbricati già dichiarato o demolito, o ancora, la tipologia dell’immobile può non richiedere l’accatastamento, non è necessario nessun adempimento.

A scanso di equivoci, però, l’interessato deve segnalare le anomalie, utilizzando il modulo predisposto dall’Agenzia.


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