Caricamento...

Sanatoria catastale: proroga al 30 aprile

Dal 14.03.2011 al 13.05.2011

Il decreto 'Milleproroghe' ha esteso al 30 aprile i termini della Sanatoria Catastale per la dichiarazione degli 'immobili fantasma', introdotta con la finanziaria.

Il decreto “Milleproroghe” ha esteso al 30 aprile i termini della Sanatoria Catastale per la dichiarazione degli “immobili fantasma”, introdotta con la finanziaria.
Comunque possibili gli adempimenti dopo la scadenza tramite comunicazione formale di avvenuto incarico a  professionista abilitato.

Non va presentata domanda in caso di:

- modifica esterna di fabbricati ampliati ma senza incidere sul perimetro
- per gli immobili rurali
- gli immobili classificati come F - androni e scale
- le particelle censite al Catasto terreni
- gli edifici diroccati o in corso di costruzione
- spostamento di pareti interne che non crea nuovi vani

E’ possibile consultare gli elenchi dei Comuni in cui sono situati i fabbricati non dichiarati in Catasto, o che hanno perso il requisito di ruralità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche attraverso il sito dell’Agenzia del Territorio, indicando provincia, comune e/o dati censuari.

I titolari di diritti reali sugli immobili presenti negli elenchi devono dichiararli al Catasto Edilizio Urbano.
La denuncia deve essere predisposta da un tecnico abilitato e va presentata in caso di cambiamenti nello stato dei terreni per l’edificazione di una costruzione che possa essere considerata come immobile urbano.

In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, l’Agenzia del Territorio provvede all’accatastamento d’ufficio attribuendo una rendita presunta al proprietario dell’immobile che, insieme alla rendita definitiva, produce effetti fiscali dal 1° gennaio 2007.

Nel caso in cui un soggetto risulti titolare di un diritto reale su un terreno sul quale risultano fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto, i cui dati in possesso dell’Agenzia del Territorio non corrispondano alla situazione reale, quali ad esempio, fabbricati già dichiarato o demolito, o ancora, la tipologia dell’immobile può non richiedere l’accatastamento, non è necessario nessun adempimento.

A scanso di equivoci, però, l’interessato deve segnalare le anomalie, utilizzando il modulo predisposto dall’Agenzia.


Potrebbe interessarti

17.12.2025 Ordine

Uffici Ordine e Fondazione: chiusura di fine anno

Per le festività natalizie, gli uffici dell'Ordine degli Architetti di Milano e della sua Fondazione saranno chiusi dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi. In questo periodo i servizi saranno sospesi e le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 7 gennaio 2026.

Scopri di più
10.12.2025 Premio Neolaureati

I vincitori del Premio Neolaureati 2025

Il 10 dicembre 2025 presso la sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Milano sono stati annunciati i premiati dell'edizione 2025 del Premio Neolaureati, dedicato alle migliori tesi di laurea di architettura sostenute dagli studenti del Politecnico di Milano nell'anno 2024. I temi affrontati dalle tesi premiate sono stati la reindustrializzazione di infrastrutture esistenti, il rapporto tra neuroscienze e architettura e la progettazione di un campus universitario.

Scopri di più
04.12.2025 Consiglio Nazionale Architetti

SCADENZA DEL TRIENNIO FORMATIVO 2023-2025: RAVVEDIMENTO OPEROSO

Previsto anche per il triennio 2023-2025 un semestre di ravvedimento operoso con termine ultimo al 30 giugno 2026, per acquisire i crediti formativi mancanti.

Scopri di più

CONTATTACI

Ordine Architetti P.P.C. Della provincia di Milano

C.F. 80138830155

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 1 segreteria@ordinearchitetti.mi.it segreteria@oamilano.it (PEC)

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DELLA PROVINCIA DI MILANO

C.F. e P.iva 12392280157

Via Solferino 17-19 20121 Milano

Orari lunedì-venerdì Dalle 9.30 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00

+39 02 62534 390 fondazione@architettura.mi.it fondazione@oamilano.it (PEC)

UFFICIO STAMPA - PPAN

SEGUICI SU