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Energie rinnovabili, nuove regole per la progettazione

Dal 14.03.2011 al 13.05.2011

Fissate con Nuovo Decreto legislativo le quote obbligatorie di energia rinnovabile per nuove costruzioni e ristrutturazioni : 50% entro il 2017

Fissate con Nuovo Decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2011 le quote obbligatorie di energia rinnovabile per nuove costruzioni e ristrutturazioni: 50%di rinnovabile entro il 2017.

Il decreto legislativo sulle Energie Rinnovabili, approvato l’8 marzo dal Consiglio dei Ministri detta nuove regole sull’integrazione delle energie rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati.

Il 50% della somma dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, dovranno essere coperti da produzioni mediante fonti rinnovabili, seguendo gradualità di scadenze in avanzamento nel tempo, secondo le seguenti percentuali:

  • il 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata tra 31 maggio 2012 e 31 dicembre 2013;

  • il 35% tra 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

  • il 50% dopo il 1° gennaio 2017.

Nei centri storici le percentuali sono ridotte del 50%.
Sono esclusi dagli obblighi gli edifici tutelati dei beni culturali e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i lori caratteri storici e artistici.

 In caso di impossibilità tecnica ad ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione, è necessario evidenziare nella relazione tecnica la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati per assolvere i suddetti obblighi, avranno accesso agli incentivi statali solo per la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi.
E' inoltre previsto che tramite Legge Regionale possano essere incrementati i valori, ma entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

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