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Nuove regole per la tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici

Dal 25.10.2010 al 25.10.2011

Con il “Piano straordinario contro le mafie”, tutti i movimenti finanziari riguardanti opere pubbliche devono essere registrati sui conti correnti dedicati e mediante bonifico bancario

Riceviamo e pubblichiamo una circolare esplicativa dal dott. Attilio Marcozzi relativa le nuove norme relative i pagamenti su contratti pubblici, di cui deve essere noto il conto corrente di deposito ed il percorso di detti pagamenti.

CIRCOLARE N. 12/2010

Con la Legge n.136 del 13 agosto scorso, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie”, sono state introdotte all’articolo 3 disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica.
Tali disposizioni, come chiarito dal Ministero degli Interni nella circolare n.13001/118 del 9 settembre scorso rivolta a tutti i Prefetti, si applicano ai soli contratti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010. Restano pertanto escluse dalle nuove disposizioni le operazioni che riguardano i contratti stipulati in data precedente.

Lo scorso 21 settembre l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con la circolare n.25 ha fornito le prime indicazioni in merito alla concreta applicazione dei nuovi obblighi. Tuttavia, l’estrema complessità applicativa delle nuove disposizioni ha portato molte associazioni di categoria a chiederne a gran voce una sospensione: al riguardo sono in corso di predisposizione da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici le Linee Guida necessarie all’applicazione della nuova disciplina.

In attesa di definitive indicazioni operative volte a soddisfare i numerosi dubbi emersi in sede di prima lettura delle citate disposizioni, ad oggi peraltro già in vigore, si fornisce un riepilogo delle principali novità contenute nell’articolo 3 della L. n.136/10.

Tracciabilità dei flussi finanziari
Il primo comma del citato art.3 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture pubblici, devono quindi:
- essere registrati sui conti correnti dedicati;
- essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Il conto corrente dedicato può essere un conto corrente già esistente presso gli appaltatori ma destinato, anche in maniera non esclusiva, alle attività rientranti nella sfera di applicazione della Legge n.136: tutte le entrate e le uscite inerenti la contabilità del cantiere devono obbligatoriamente transitare per il conto corrente comunicato alla stazione appaltante.

I soggetti economici (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti, concessionari di finanziamenti pubblici), devono dunque provvedere a comunicare alla stazione appaltante:
- sia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (può essere anche un unico conto corrente utilizzato per più appalti pubblici stipulati con enti diversi);
- sia la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti.

La norma, testualmente, prevede la comunicazione alla stazione appaltante del codice IBAN del conto corrente dedicato e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operarvi entro il termine di 7 giorni.
I pagamenti effettuati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato mentre i pagamenti eseguiti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero ancora quelli riguardanti il pagamento di tributi, possono essere effettuati anche con strumenti differenti dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

A parziale attenuazione del rigido sistema previsto dalla norma, vi sono due eccezioni:
- nel caso di spese giornaliere di importo inferiore o uguale a €500 possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale purché siano comunque mezzi di pagamento tracciabili quali ad esempio gli assegni, pos o carte di credito, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- nel caso di pagamenti riguardanti spese estranee ai lavori, ai servizi ed alle fornitura ma per le quali vi sia la necessità di ricorrere alle somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi potranno poi essere reintegrati successivamente mediante bonifico bancario o postale.

La norma consente dunque che i pagamenti provenienti dal conto corrente dedicato possano anche avere natura mista, ovvero essere relativi a prestazioni inerenti il contratto di appalto così come a prestazioni estranee allo stesso: ciò è stato formulato al fine di evitare ai professionisti (i quali spesso fatturano per una serie di incarichi inerenti l’attività del medesimo cliente ma riferibili sia all’attività “pubblica” che quella “privata”) di emettere fatture specifiche relative alle pratiche derivanti dal singolo appalto pubblico.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare per ciascuna transazione eseguita il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fosse conosciuto deve essere richiesto alla stazione appaltante.

Contratti
Il comma 8 dell'art.3 prevede che, nei contratti sottoscritti dalla stazione appaltante con gli appaltatori sia presente, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Inoltre, il contratto deve contenere anche la clausola risolutiva espressa necessaria nei casi in cui le transazioni risultano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane; in tal caso, i soggetti economici possono procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante provvede altresì a verificare che, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, sia presente la predetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sanzioni
Sono particolarmente pesanti le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni contenute dal provvedimento. L’inadempimento degli obblighi previsti, infatti, comporta l'applicazione di una serie di sanzioni previste dall'art.6, tra cui si segnalano in particolare:
- una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 5% al 20% del valore della transazione a carico del soggetto inadempiente, che non si sia avvalso di banche o di Poste italiane per effettuare le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture in questione;
- una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 2% al 10% del valore della transazione, qualora non venga impiegato lo strumento del bonifico bancario o postale, utilizzato un conto corrente dedicato ovvero indicato nel bonifico il CUP;
- una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito, nel caso di reintegro del conto corrente dedicato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 nel caso di omessa, tardiva incompleta comunicazione alla stazione appaltante del codice IBAN del conto corrente dedicato o delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Soggetti operanti nel cantiere
La Legge n. 136/10 ha anche introdotto un ulteriore obbligo, già in vigore dallo scorso 7 settembre 2010, che integra le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) relativamente alla tessera di riconoscimento che deve essere posseduta da tutti i lavoratori operanti nel cantiere.
In particolare, con riguardo ai lavoratori autonomi, tale tessera dovrà contenere anche l’indicazione del committente.

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