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SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Dal 21.07.2010 al 21.07.2011

La manovra economica, per rispondere alle esigenze di rilancio del comparto edilizio, propone una nuova procedura volta allo snellimento dei tempi di acquisizione dei permessi di costruire

La manovra economica, attraverso ad un maxi emendamento in questi giorni passato all’esame della Camera dopo aver ottenuto la fiducia in Senato, per rispondere alle esigenze di rilancio economico del mondo delle costruzioni, introduce una nuova procedura volta allo snellimento dei tempi burocratici di acquisizione dei permessi.

L’articolo 49 della manovra sostituisce la DIA, Dichiarazione di inizio attività, con la SCIA, Segnalazione certificata di inizio attività.

Attraverso l’ampliamento del ricorso all’autocertificazione, se non nei casi soggetti a prescrizioni delle amministrazioni per la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, la SCIA prevede la presentazione di elaborati tecnici, utili per consentire i controlli da parte degli uffici amministrativi, mentre le autocertificazioni possono sostituire l’acquisizione dei pareri e le verifiche preventive effettuate dagli enti appositi, consentendo di iniziare i lavori dalla data stessa di presentazione della segnalazione all’Amministrazione.
Gli uffici tecnici comunali avrebbero la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera, e nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, potranno adottare provvedimenti di divieto entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
Decorso il termine dei 30 giorni vale la regola del silenzio/assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

 La SCIA, dal momento dell’entrata in vigore della legge, dovrebbe sostituire la disciplina della DIA contenuta nelle norme statali e regionali.
La sostituzione non sarà possibile in presenza di atti comunitari o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio cultuale e paesaggistico e dell’ambiente.

Nello stesso articolo 49 infine si fa riferimento alle procedure legate a Conferenze dei Servizi, la dove i vincoli ambientali costituiscono un impedimento reale solo in sede di Via, Vas e Aia, che non ammettono il silenzio assenso.
In tutti gli altri casi, anche quando è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non si sia espresso in modo definitivo.
In presenza poi di un dissenso delle amministrazioni di tutela, il Consiglio dei Ministri si dovrebbe esprimere entro 60 giorni, previo accordo delle Regioni o degli enti locali da raggiungere in 30 giorni. Se manca l’accordo il Governo può comunque procedere con delibera del CdM.

Appare evidente che si debba ulteriormente chiarire ed affinare le modalità di relazione con i Beni Ambientali ed Architettonici, in questo modo apparentemente esautorati, che invece tanta parte hanno in molti degli interventi edilizi del nostro Bel Paese.


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