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Ritenuta d'acconto per i pagamenti per i quali si beneficia di Detrazioni/Deduzioni

Dal 16.06.2010 al 16.06.2011

A decorrere del 1 luglio il pagamento da parte di soggetti che beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta, sarà gravato da una ritenuta del 10% a titolo di acconto

RITENUTA D’ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI (art. 25)


Con la pubblicazione sul S.O. n. 114 alla G.U. 31.5.2010, n.125 è entrato in vigore il DL 31.5.2010, n.78, c.d. “Manovra correttiva 2010” che introduce “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, raccomandate a livello comunitario.

Tra queste si segnala la disposizione contenuta nell’art.25 Contrasto di interessi mediante l’applicazione di ritenute nelle casistiche di agevolazioni fiscali.


A decorrere dall’1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta (si pensi, ad esempio, alle spese relative ad interventi con detrazione del 36% o 55%), la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all’atto dell’accreditamento al beneficiario.

In breve, i soggetti che eseguiranno operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione/detrazione incasseranno l’importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.

L’individuazione dei pagamenti interessati da tale disposizione nonché le specifiche modalità di esecuzione degli adempimenti connessi con la certificazione e la dichiarazione delle ritenute operate dalle banche/Poste sono demandati ad uno specifico Provvedimento, che ad oggi non è stato ancora emanato.


Milano, 14 giugno 2010.

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