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Aggiornamento professionale: modifica del Codice Deontologico

Dal 12.05.2021 al 12.06.2021

In riferimento alle sanzioni per mancato aggiornamento professionale, il CNAPPC ha approvato la revisione dell’art.9 del Codice Deontologico e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari. In vigore dal 30 aprile

In riferimento alle sanzioni per mancato aggiornamento professionale, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha approvato la revisione dell’art.9 del Codice Deontologico e delle Linee Guida ai procedimenti disciplinari, introducendo una nuova articolazione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo di formazione continua, fermo restando l’autonomia di valutazione dei singoli Collegi di Disciplina.

Per completezza si riporta il testo del nuovo articolo 9 del Codice Deontologico, in vigore dal 30 aprile 2021.

Art. 9
(Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.

2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP (10%);
2. censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18 (30%);
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP (40%)
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP (60%)
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 CFP.

Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

 

Con l’occasione si ricorda a tutti gli iscritti l’imminente scadenza del 30 giugno 2021 del periodo di ravvedimento operoso per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019.

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