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Legge europea sull'incompatibilità tra architetti e mediatori immobiliari - chiarimenti

Dal 11.07.2019 al 11.08.2019

La Legge n° 37/2019 ha modificato l’art. 5 della Legge 39/1989 in tema di incompatibilità del mediatore. Abbiamo chiesto al CNA un approfondimento sul concetto di “settore merceologico” e quello di “conflitto di interesse”

La Legge n° 37/2019 entrata in vigore il 26.05.2019 ha modificato l’art. 5 comma 3 della Legge 39/1989 in tema di incompatibilità del mediatore.

Il nuovo testo di Legge risulta essere il seguente: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.

Abbiamo chiesto al CNAPPC un approfondimento con particolare riferimento al concetto di “settore merceologico” e quello di “conflitto di interesse”.

Questo il chiarimento:

“la norma individua quindi una duplice incompatibilità, sia per l’esercizio di professioni intellettuali relative al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione “e comunque” in situazioni di conflitto di interessi, non prevedendo la congiunzione “o” tra le incompatibilità, ma specificando che debba essere valutata “comunque” una situazione di conflitto di intessi per una professione intellettuale come quella dell’architetto e al contempo una attività di mediazione.

Quanto al settore merceologico, appare evidente che esercitare attività di mediazione in ambito immobiliare ed essere progettista/direttore dei lavori/progettista dell’immobile o sul terreno oggetto di mediazione possa agevolmente ritenersi nel “medesimo settore merceologico”, sussistendovi in questi casi anche delle “situazioni di conflitto di interessi”.


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