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SCIA 2

Dal 02.12.2016 al 02.01.2017

Sarà in vigore dall’11 dicembre 2016 il D.Lgs. 222/2016 pubblicato il 26 novembre sulla Gazzetta ufficiale n. 277. Il Decreto individua i nuovi di procedimenti e definisce i regimi amministrativi applicabili a determinate attività

Sarà in vigore dall’11 dicembre 2016 il Decreto Legislativo 25/11/2016 n. 222 , già denominato “D.Lgs. scia2”, pubblicato il 26 novembre sulla Gazzetta ufficiale n. 277. Il Decreto, titolato per esteso: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124  ”, ovvero uno dei capitoli della riforma della Pubblica Amministrazione.
L’obbiettivo, nel solco delle azioni di semplificazione del panorama normativo, riguarda lo snellimento dei procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi.

Il decreto entra nel vivo del processo lavoro - procedure – titolo edilizio.
Vediamo per punti le principali novità:

  1. Il decreto sancisce cinque procedure: edilizia libera, permesso di costruire, Scia, Cila e Scia alternativa al permesso di costruire. Vengono meno così la Dia –definitivamente sostituita dalla Scia-  e la Cil, andando così a modificare anche il Testo Unico dell’Edilizia

  2. Nel testo del DL è introdotta, in forma di allegato, una pratica tabella che mette in diretta corrispondenza il lavoro da eseguire con la  procedura da seguire e il titolo edilizio necessario. Un testo di 142 pagine da studiare con attenzione poiché attuativo già dall’11 dicembre, i cui contenuti saranno riversati nel nuovo testo di RE locale, insieme alle modifiche già introdotte con il REU pubblicato il 16 novembre.

  3. è fatto obbligo agli uffici tecnici comunali di aiutare a titolo gratuito chi chiede una consulenza prima di presentare il titolo abilitativo, funzionale alla istruttoria, previo il solo pagamento dei diritti di segreteria. Significa che i tecnici incaricati di elaborare un progetto potranno preventivamente chiedere al Comune un’interpretazione delle norme vigenti, in modo da non incorrere in bocciature e divieti successivi.
     Una volta ottenuta la risposta dagli uffici preposti, i progettisti dovrebbero poter presentare la Scia e avviare i lavori senza temere che il cantiere venga fermato.

  4. il Ministero delle Infrastrutture produrrà entro il 10 gennaio 2017, ovvero a trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto “Scia 2”, un Glossario unico delle principali opere edilizie e delle categorie di intervento a cui appartengono al fine di  uniformare al massimo la normativa edilizia di riferimento

  5. le Regioni e gli Enti locali avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi alle nuove disposizioni. In alcuni casi potranno apportare delle modifiche alle procedure.  Solo da questo momento in poi si potrà valutare il vero impatto delle semplificazioni.

 

 

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