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La valutazione dei requisiti di partecipazione ai bandi di gara

Dal 03.04.2013 al 03.05.2013

Il Consiglio Nazionale degli Architetti si esprime riguardo la definizione del Curriculum di professionisti rispetto a prestazioni espletate per associazioni di cui non sono più parte

Proponiamo di seguito la sintesi del carteggio intercorso tra il nostro Ordine e il Consiglio Nazionale riguardo le modalità di dimostrazione dei requisiti per la partecipazione a bandi di gara per servizi di progettazione di professionisti precedentemente associati.
Qui è possibile scaricare i documenti integrali.

Quesito:
Oggetto: bandi di gara - requisiti di partecipazione

Frequentemente i nostri iscritti ci pongono quesiti in merito alla possibilità di dimostrare i requisiti relativi al fatturato e al curriculum ai fini della partecipazione ai bandi di gara.
In particolare i dubbi evidenziati riguardano i casi di modifica del proprio stato professionale: ad esempio un architetto libero professionista socio di uno studio associato o socio di una società di ingegneria perde la propria qualifica di socio per diventare libero professionista singolo oppure casi in cui un professionista abbia contemporaneamente una posizione di socio/associato ma anche di libero professionista.
In queste ipotesi come si debbono comportare i professionisti ai fini della dimostrazione dei propri requisiti?
Ai fini di una migliore comprensione del problema ipotizziamo alcune possibili fattispecie:
1) Un socio di una società di ingegneria che lascia la società che requisiti in termini di fatturato ed incarichi lavori può dimostrare nel futuro per la partecipazione ad altre gare?;
2) Un professionista socio di uno studio associato, dopo lo scioglimento della associazione professionale, come deve comportarsi al fine della dimostrazione della esperienza professionale e del fatturato maturata negli armi precedenti?;
3) Un professionista che svolge attività sia come libero professionista singolo che come titolare di società di ingegneria può cumulare e utilizzare i requisiti dei lavori svolti dalle due attività quando partecipa ad una gara con una sola delle due qualifiche professionali?
A disposizione per qualsiasi chiarimento ed in attesa di un Vostro riscontro inviamo cordiali saluti.
Il Vice Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Milano
Dr. Arch. Marco Engel

Risposta
Oggetto: Bandi di gara - Requisiti di partecipazione.

..
Si fa seguito alla nota n. 1212H5 del 21 dicembre 2012, con la quale Codesto Ordine ha posto alcuni quesiti in tema di requisiti di partecipazione a bandi di gara per
l'acquisizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.
In particolare, si è posto l'accento circa la spendibilità di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa acquisiti attraverso forme diverse di
espletamento dell'esercizio della professione, nello specifico da parte di un ex socio di una società di ingegneria o di ex socio di uno studio associato.
A parere di questo Consiglio Nazionale, per entrambe le fattispecie segnalate non si può che fare riferimento al DPR n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti), segnatamente agli artt. 254 e 255.
Nello specifico delle società di ingegneria, il comma 3 del citato art. 254 precisa che "la verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative della
società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione";
da ciò deriva che il socio
potrà fare riferimento alla sola quota societaria detenuta e solo se lo stesso fa parte della struttura dedicata ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.
Ciò riguarda tanto i requisiti di capacità economico-finanziaria che tecnico organizzativi - per questi ultimi relativamente alle prestazioni professionali
effettivamente eseguite - e tanto per le società di ingegneria che per le società di professionisti.
A disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

 

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